Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 dicembre 2001
Domanda 3 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc, le vostre risposte sono sempre state tempestive e illuminanti. Vorrei chiedervi percio' un chiarimento circa un precedente consiglio che avete rilasciato in merito alla sospensione della patente. Riporto cosa si diceva: "in caso entro 15 gg dal ritiro dell'organo di polizia competente il Prefetto non avesse emesso la convalida della sospensione, puo' recarsi in Prefettura ed ottenere il rilascio della patente medesima". Mi chiedevo se l'interpretazione del codice della strada e' corretta oppure e' corretto che Se il Prefetto non emana il provvedimento di sospensione entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto il documento dall'organo di polizia competente allora vale la possibilita' di riacquisire la patente prima dei termini?
Mi deve essere notificata personalmente l'ordinanza oppure e' sufficiente che risulti emanata la stessa anche se non notificata.
Vi ringrazio per l'aiuto.

Risposta ADUC
L'interpretazione che ne da' lei (o l'emissione avviene entro i 15 gg oppure non e' piu' consentita) e' un po' troppo estensiva e pare non corrispondente al comune sentire da parte degli organi eventualmente chiamati a valutare. Secondo interpretazioni piu' attente, infatti, e' il cittadino che deve preoccuparsi di verificare se la sospensione sia o meno stata emessa entro i 15 gg. Pertanto, al 16mo giorno, occorrerebbe precipitarsi in Prefettura e -se la sospensione non e' stata convalidata- chiedere il rilascio immediato della patente per decorrenza dei termini. Ma se non lo si fa e se -per esempio- la sospensione venisse confermata al 20mo giorno, con il titolare che rimane in attesa della notifica, a quel punto la sospensione potrebbe essere solo subita, non avendo esercitato il diritto di chiedere il rilascio della patente alla scadenza del 15mo giorno e dunque accettando il ritardo. In teoria, potrebbe tentare un'opposizione in giudizio chiedendo l'applicazione maggiormente estensiva della norma, ma occorre rilevare due punti: il primo, e' che se non si e' avuta la voglia di andare un giorno in Prefettura, difficilmente si sara' disposti a recarsi piu' volte dal giudice di pace, sopportando lo stress dell'udienza (e' anomalo scegliere la strada piu' difficile). Il secondo, e' che la tesi e' improbabile e pur non potendosi aprioristicamente escludere (le sentenze sanno essere spesso una sorpresa) e' improbabile che la richiesta venga accolta. Inoltre, occorre anche rilevare che i tempi di giudizio generalmente rendono inutili le opposizioni avverso la sospensione, in quanto e' difficile che il giudice sia tempestivo nell'accordarla: con la conseguenza che talvolta si finisce per vincere quando il termine di sospensione e' gia' decorso del tutto, rendendo inutile l'opposizione.
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