Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Salve, scusate il disturbo ma mi interesserebbe tanto sapere la vostra opinione a riguardo alcuni fatti che mi hanno coinvolto in prima persona...ritengo di avere subito delle "irregolarita'" da parte di una nota azienda operante nel settore della telefonia che non ha mai risposto alle mie lettere che chiedevano soltanto chiarimenti....spero che almeno voi possiate rispondermi...se volete posso mandarvi la mia lettera che spiega che cosa e' successo; premetto che sono vicende di garanzia, sostituzione ed assistenza. Cordiali saluti
Vi scrivo per mettervi al corrente, informarvi e chiedervi alcuni suggerimenti a riguardo di alcuni fatti accadutemi giorni fa...... il giorno 14 Agosto 2001 ho acquistato presso la ditta "IMPERIAL " di Scandicci (cittadina in cui vivo) un telefono cellulare modello One Touch 701 (il terzo cellulare da me acquistato in quel negozio). Dopo 3 giorni mi sono accorto che il "viva voce" non funzionava e mi sono quindi immediatamente recato dal rivenditore denunciandone il malfunzionamento; il rivenditore mi ha mandato dal centro assistenza autorizzato "A*** Elettronica" di Firenze che verificato e riscontrato il difetto, mi ha rispedito dal rivenditore dicendomi che l'apparecchio sarebbe stato sostituito. Fiducioso sono tornato dal rivenditore che mi ha comunicato che il telefono cellulare NON poteva essere sostituito in quanto aveva effettuato 20 minuti di conversazione e che invece poteva essere sostituito solo nel caso ne avesse effettuati meno di 15!
Vi chiedo semplicemente se l'affermazione del venditore e' frutto della sua fantasia oppure se effettivamente la casa madre A*** pone questo vincolo.....
Continuando con la storia..... sono andato in ferie pochi giorni dopo l'accaduto ed ho quindi riportato il telefono cellulare al centro assistenza (per la riparazione) al mio ritorno cioe' il giorno 26 0ttobre 2001. Ingenuamente mi sono fidato sia del rivenditore che del centro assistenza....un'altra cosa che mi chiedo per non incorrere piu' in questi errori e': dovevo forse prima informare Voi?
Alla riconsegna avvenuta il 20 novembre 2001 (periodo trascorso senza alcun telefonino sostitutivo...) ho constatato e contestato subito che il modello della batteria al momento applicata sul mio cellulare non era quella lasciata da me al momento della consegna per la riparazione (ossia la batteria Li-Polimer 3, 7 v) ma bensi' un'altra comune batteria ben differente probabilmente della concorrenza. Ci tengo a precisare che gran parte della mia motivazione d'acquisto del telefono cellulare OT701 era stata dettata dal fatto di avere come punto di forza l'estrema longevita' ed attivita' di quella particolare batteria.
Contestato quindi molto pacificamente l'accaduto, il tecnico si e' recato in laboratorio per controllare l'eventuale dimenticanza....e' ritornato quindi da me e mi ha anche confermato che quella al momento applicata sul mio cellulare era la batteria opportuna! Mi sono quindi un po' alterato (vedendo la fermezza con cui il tecnico cercava di suffragare la propria versione) ed ho per giunta spiegato che ero al 100% sicuro che ci fosse stata una sostituzione spiegando anche al tecnico la motivazione del mio acquisto. Per l'ennesima volta il tecnico da me esplicitamente esortato e' ritornato nel laboratorio e si e' rifatto vivo dopo circa 30 minuti con il cellulare e batteria presumibilmente la stessa che avevo lasciato (dico presumibilmente perché non avevo segnato il codice di identificazione al momento del rilascio dell'apparecchio all'assistenza per la riparazione).
Vorrei quindi chiedervi semplicemente fino a che punto spetta all'assistenza decidere se sostituire o riparare il materiale. Ci sono altri "vincoli di garanzia nascosti"? Tipo i 15 minuti di conversazione (non citati in nessun capitolo del manuale d'uso del telefono tantomeno nel capitolo 16.1), ed infine......... se fosse andato mio figlio o mia moglie a ritirare presso l'assistenza il mio telefono cellulare e fossero tornati a casa con l'apparecchio cosi' come me lo volevano consegnare a me, avrei potuto fare qualcosa? Cosa ne pensate dell'accaduto? Tutto secondo voi si e' svolto con la massima correttezza?
Mi piacerebbe sinceramente avere una vostra opinione tecnica e...non al riguardo.
RICHIESTA - Salve, scusate il disturbo ma mi interesserebbe tanto sapere la vostra opinione a riguardo alcuni fatti che mi hanno coinvolto in prima persona...ritengo di avere subito delle "irregolarita'" da parte di una nota azienda operante nel settore della telefonia che non ha mai risposto alle mie lettere che chiedevano soltanto chiarimenti....spero che almeno voi possiate rispondermi...se volete posso mandarvi la mia lettera che spiega che cosa e' successo; premetto che sono vicende di garanzia, sostituzione ed assistenza. Cordiali saluti
Vi scrivo per mettervi al corrente, informarvi e chiedervi alcuni suggerimenti a riguardo di alcuni fatti accadutemi giorni fa...... il giorno 14 Agosto 2001 ho acquistato presso la ditta "IMPERIAL " di Scandicci (cittadina in cui vivo) un telefono cellulare modello One Touch 701 (il terzo cellulare da me acquistato in quel negozio). Dopo 3 giorni mi sono accorto che il "viva voce" non funzionava e mi sono quindi immediatamente recato dal rivenditore denunciandone il malfunzionamento; il rivenditore mi ha mandato dal centro assistenza autorizzato "A*** Elettronica" di Firenze che verificato e riscontrato il difetto, mi ha rispedito dal rivenditore dicendomi che l'apparecchio sarebbe stato sostituito. Fiducioso sono tornato dal rivenditore che mi ha comunicato che il telefono cellulare NON poteva essere sostituito in quanto aveva effettuato 20 minuti di conversazione e che invece poteva essere sostituito solo nel caso ne avesse effettuati meno di 15!
Vi chiedo semplicemente se l'affermazione del venditore e' frutto della sua fantasia oppure se effettivamente la casa madre A*** pone questo vincolo.....
Continuando con la storia..... sono andato in ferie pochi giorni dopo l'accaduto ed ho quindi riportato il telefono cellulare al centro assistenza (per la riparazione) al mio ritorno cioe' il giorno 26 0ttobre 2001. Ingenuamente mi sono fidato sia del rivenditore che del centro assistenza....un'altra cosa che mi chiedo per non incorrere piu' in questi errori e': dovevo forse prima informare Voi?
Alla riconsegna avvenuta il 20 novembre 2001 (periodo trascorso senza alcun telefonino sostitutivo...) ho constatato e contestato subito che il modello della batteria al momento applicata sul mio cellulare non era quella lasciata da me al momento della consegna per la riparazione (ossia la batteria Li-Polimer 3, 7 v) ma bensi' un'altra comune batteria ben differente probabilmente della concorrenza. Ci tengo a precisare che gran parte della mia motivazione d'acquisto del telefono cellulare OT701 era stata dettata dal fatto di avere come punto di forza l'estrema longevita' ed attivita' di quella particolare batteria.
Contestato quindi molto pacificamente l'accaduto, il tecnico si e' recato in laboratorio per controllare l'eventuale dimenticanza....e' ritornato quindi da me e mi ha anche confermato che quella al momento applicata sul mio cellulare era la batteria opportuna! Mi sono quindi un po' alterato (vedendo la fermezza con cui il tecnico cercava di suffragare la propria versione) ed ho per giunta spiegato che ero al 100% sicuro che ci fosse stata una sostituzione spiegando anche al tecnico la motivazione del mio acquisto. Per l'ennesima volta il tecnico da me esplicitamente esortato e' ritornato nel laboratorio e si e' rifatto vivo dopo circa 30 minuti con il cellulare e batteria presumibilmente la stessa che avevo lasciato (dico presumibilmente perché non avevo segnato il codice di identificazione al momento del rilascio dell'apparecchio all'assistenza per la riparazione).
Vorrei quindi chiedervi semplicemente fino a che punto spetta all'assistenza decidere se sostituire o riparare il materiale. Ci sono altri "vincoli di garanzia nascosti"? Tipo i 15 minuti di conversazione (non citati in nessun capitolo del manuale d'uso del telefono tantomeno nel capitolo 16.1), ed infine......... se fosse andato mio figlio o mia moglie a ritirare presso l'assistenza il mio telefono cellulare e fossero tornati a casa con l'apparecchio cosi' come me lo volevano consegnare a me, avrei potuto fare qualcosa? Cosa ne pensate dell'accaduto? Tutto secondo voi si e' svolto con la massima correttezza?
Mi piacerebbe sinceramente avere una vostra opinione tecnica e...non al riguardo.
Risposta ADUC
In realta', il produttore/importatore non ha un rapporto diretto nei suoi confronti, pertanto contestare la mancata risposta non e' particolarmente rilevante.
Ad ogni modo, se si vuole ottenere da chicchessia una risposta, occorre inviare la richiesta tramite raccomandata A/R, dettando un termine di giorni entro cui provvedere a fargliela pervenire, avvisando che in difetto adira' le vie legali.
In caso il soggetto contattato non fosse responsabile di quanto addebitatogli, potra' rispondere ad una raccomandata (mentre non prendera' in considerazione un diverso tipo di comunicazione).
Per quanto concerne il limite di 15 minuti succitato, come tetto massimo consentito per la sostituzione, si conferma che praticamente tutte le compagnie si avvalgono di detto termine contrattuale.
Ma si ricorda anche che -pur se nei confronti del venditore- si ha diritto, in caso il vizio rilevato dipendesse da un difetto originario di produzione, ad usufruire della tutela in questo caso espressa direttamente dalla legge (e dunque non piu' soggetta alle mere condizioni contrattuali).
Infatti, occorre distinguere tra garanzia contrattuale e tutela di legge nei confronti dei soli vizi dichiaratamente originari: infatti, un discorso e' l'assistenza contrattuale del produttore/venditore, che sottosta' a specifiche norme regolamentari (spedizione, spese a carico, etc..), altro e' il diritto di agire nei confronti del rivenditore, entro 8gg. dalla verifica del vizio di produzione originario, in caso il prodotto acquistato e' appunto affetto da un problema che abbia la sua inconfutabile origine in un evento antecedente la vendita -come in caso di difetto di produzione. A fronte di un tale vizio, questi risponde della vendita essendo direttamente obbligato nei suoi confronti e dunque chiamato a riparazione, sostituzione o rimborso: se non avesse dubbi sull'originarieta' del malfunzionamento, potra' pertanto metterlo in mora, per raccomandata A/R, rilevando il vizio originario -a fronte dell'inutilita' delle riparazioni sinora eseguite- e dettando 15gg. entro cui provvedere a quanto richiesto, avvisando che in difetto fara' causa -recandosi dal giudice di pace.
Ad ogni modo, se si vuole ottenere da chicchessia una risposta, occorre inviare la richiesta tramite raccomandata A/R, dettando un termine di giorni entro cui provvedere a fargliela pervenire, avvisando che in difetto adira' le vie legali.
In caso il soggetto contattato non fosse responsabile di quanto addebitatogli, potra' rispondere ad una raccomandata (mentre non prendera' in considerazione un diverso tipo di comunicazione).
Per quanto concerne il limite di 15 minuti succitato, come tetto massimo consentito per la sostituzione, si conferma che praticamente tutte le compagnie si avvalgono di detto termine contrattuale.
Ma si ricorda anche che -pur se nei confronti del venditore- si ha diritto, in caso il vizio rilevato dipendesse da un difetto originario di produzione, ad usufruire della tutela in questo caso espressa direttamente dalla legge (e dunque non piu' soggetta alle mere condizioni contrattuali).
Infatti, occorre distinguere tra garanzia contrattuale e tutela di legge nei confronti dei soli vizi dichiaratamente originari: infatti, un discorso e' l'assistenza contrattuale del produttore/venditore, che sottosta' a specifiche norme regolamentari (spedizione, spese a carico, etc..), altro e' il diritto di agire nei confronti del rivenditore, entro 8gg. dalla verifica del vizio di produzione originario, in caso il prodotto acquistato e' appunto affetto da un problema che abbia la sua inconfutabile origine in un evento antecedente la vendita -come in caso di difetto di produzione. A fronte di un tale vizio, questi risponde della vendita essendo direttamente obbligato nei suoi confronti e dunque chiamato a riparazione, sostituzione o rimborso: se non avesse dubbi sull'originarieta' del malfunzionamento, potra' pertanto metterlo in mora, per raccomandata A/R, rilevando il vizio originario -a fronte dell'inutilita' delle riparazioni sinora eseguite- e dettando 15gg. entro cui provvedere a quanto richiesto, avvisando che in difetto fara' causa -recandosi dal giudice di pace.
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