Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 novembre 2001
Domanda 28 novembre 2001
Subject: ma le associazioni italiane davvero difendono il consumatore?
C'e` o no una esigenza di nuove leggi di tutela nel campo del telemarketing?
E Come si possono formulare regole senza imporre la riconoscibilita` degli attori?
La risposta datale inquadra la questione solo dal punto di vista giuridico, mentre le sue osservazioni, sicuramente valide, sono soggettive e non hanno fondamento giuridico, in quanto perde di vista il problema; la prova e' il primo punto che lei non considera e senza il quale e' inutile anche mettersi a parlare, per quanta ragione si possa teoricamente avere
se io acquisto un'auto che viene reclamizzata attraverso campagna pubblicitaria con determinate caratteristiche e poi queste caratteristiche non esistono, la compagnia promotrice della pubblicita` o - ove venga accertata la volontaria responsabilita` - la compagnia automobilistica sono ritenute responsabili in senso giuridico, non il direttore del giornale grazie alla famosa clausola della non responsabilita`. Non valida per altro in alcuni casi di campagne mendaci svolte via tv private Un call center e` una impresa privata operante in conto terzi che diffonde informazioni commerciali imposte dalle ditte contraenti, spesso a loro volta imprese di marketing, sotto contratto dell'impresa produttrice del bene vedi i famosi "video di Padre Pio o i mattoni di Assisi)
(e' inutile illudersi di essere nel mondo dei sogni, ed inoltre senza prove non sarebbe effettivamente giusto poter accusare, in quanto verrebbe leso il principio stesso alla base dell'ordinamento della giustizia), ne e` proprio sicuro? Tutto sta nel decidere cosa possa ritenersi una prova. Se un'associazione riscontra le stesse affermazioni mendaci diffuse in un alto numero di casi e` o non e` una prova?
<<il secondo punto e' che nessuna rilevanza hanno le persone in quanto singoli, quando parlano a nome di una societa' (questo, dal punto di vista contrattuale); se invece vuole colpire l'aspetto penale (per il quale le prove sono ancora piu' indispensabili) che invece interessa singolarmente le persone, in quel caso le indagini che vengono svolte dalla magistratura -iniziando dal verificare la partenza e l'arrivo della chiamata- con gli orari forniti e le altre indicazioni utili, consentono l'identificazione. esiste anche la querela di parte e questa toccherebbe proprio alle associazioni di difesa dei consumatori quando si ritiene una pratica generalmente lesiva degli interessi dei consumatori, cosa che per i call center e` stato fatto in altri pesi.
<<Ad ogni modo, non c'e' quasi mai un motivo sensato per fare una denuncia penale ad un infimo operatore la cui malafede non e' neanche detto verra' ed infatti il punto e` obbligare le societa` committenti ad essere responsabili non solo della pubblicita` su carta stampata ma anche di quella telefonica o online. E qui l'iniziativa passa appunto alle associazioni dei consumatori che in Italia non sembrano particolarmente aggressive <<Per rispondere brevemente al suo inciso, una persona che lavora in una societa', parla per la societa' e quest'ultima e' responsabile per quanto essa ha garantito, in quanto la persona non esiste di per se'.
Apppunto, ma se la Vanessa in questione non e` nemmeno identificabile con il uso vero nome e cognome come si puo` circoscrivere l'atto di cui si obietta la legalita`? Vanessa probabilmente non esiste o si chiama in un altro modo (ha mai notato che i nomi sono piu` o meno sempre gli stessi?) e quindi come potrebbe il magistrato raccoglierene la testimonianza qualora prestasse ascolto ad un esposto di un consumatore?
<<In caso fossero provate responsabilita' penali soggettive, allora rispondera' personalmente -ma in questo suo caso, sia la prova che la possibilita' di ritenere responsabile l'addetto, sono oggettivamente poche
Non ho chiesto di mettere ai ceppi Vanessa, ma di renderla identificabile cosi` che eventualmente un magistrato possa raccoglierne la testimonianza, a favore o contro. Notera` che sulle pubblicita` stampate c'e` quasi sempre il nome dello studio pubblicitario responsabile della campagna, informazione che il contattato di un tele-marketing non ha. Pensi ad esempio all'ultimo caso del famoso cellulare promesso da Wind ai suoi clienti. Chi ha formulato quella campagna, chi ha formulato i messaggi da diffondere sono informazioni misteriosissime. E percio` con la legislazione esistente non si puo` far gran che`, ma i tempi cambiano, il telemarketing pone altri problemi di legalita` e se non sono le associazioni di consumatori a chiedere una regolamentazione della materia in sede civile e penale, non saranno certo le imprese.
Questo naturalmente se le associazioni per la tutela dei consumatori sono davvero tali. Cordiali saluti
P.S. Una lettera analoga e` stata pubblicata ieri dalla Repubblica (lettere ad Augias) e il caso "teleconomy " e` gia` apparso in TV "mimandaraitre". Non ho visto invece nessuna campagna informativa da parte di nessuna associazione di tutela dei consumatori, come per il caso della RC auto. Eppure le piccole truffe quotidiane sono molto numerose e toccano spesso i piu` indifesi

Risposta ADUC
L'intenzione era quella di esserle d'aiuto: lei e' libera di contestare ma sbaglia se vuole considerare come un torto quello che e' un favore (ossia darle una risposta vera invece di dirle "si' si'" solo per accontentarla).
Non ci pare utile polemizzare con lei, avendo gia' detto quanto occorreva per un approccio concreto del suo problema, unica cosa che ci interessa (ricordiamo che siamo un ufficio, non l'amica del cuore: il conforto morale, certo assai piu' utile, spetta a quest'ultima; mentre noi dobbiamo limitarci ai fatti): se ne sapra' fare buon uso, siamo contenti. Se non riesce a capirlo o non vuole condividerlo per motivi emozionali -che dunque la discostano dalla dovuta capacita' di analisi- va bene lo stesso; il dovere nostro e' di essere d'aiuto in modo fattivo, non di fomentare illusioni infondate e discorsi inutili.
Per evidenziare l'erroneita' del ragionamento, vogliamo occuparci di un solo punto: il nome che tanto le interessa. Vanessa non le va bene? D'accordo, allora pretenda nome e cognome. Ma se suppone che Vanessa sia falso, perche' pensa che Vanessa Paradisi dovrebbe essere invece un nome vero?
E per quanto attiene le associazioni, non si illuda: dal punto di vista concreto non possono fare granche' -e per quanto concerne noi, se proprio le interessa, possiamo fare anche meno perche' non abbiamo sponsor, riconoscimenti e personale sufficiente. Inoltre, come sempre dichiarato, nostro specifico compito e' in primo luogo consentire alla persona di cavarsela da se', indicandole i passi concreti da seguire, non invece di sobbarcarsi l'onere di problemi soggettivi. In caso poi situazioni particolari dimostrassero una valenza ad ampio raggio, possiamo sceglierle e concentrarci -nei nostri limiti- su quelle.
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