Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 novembre 2001
Domanda 28 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc,
entro la fine di quest'anno nel mio comune di residenza c'e' l'obbligo di pagare la tassa sul passo carraio per tutti gli stabili. Con la presente sono a chiedervi se tale tassa e' legittima, cosa intende il codice della strada per passo carraio, che differenze ci sono fra i passi carrai su strade comunali, provinciali e statali?
Voglio specificare che abito in una villa privata e fra l'uscita e la strada provinciale non esiste marciapiede, quindi la mia proprieta' si estende fino al ciglio della strada.
Devo pagarla?
Grazie e Buon Lavoro.

Risposta ADUC
Il Codice della Strada in realta' non dice granche'; e' il d. lgsl 507/93 che regola questo aspetto della Tosap. In realta', quali siano i passi soggetti al pagamento della tassa sul suolo pubblico non e' mai stato del tutto chiarito. Alla luce di risoluzioni ministeriali (in particolare la n. 225/E del 26/11/97) nonche' secondo le rilevanze desumibili dal contesto legislativo medesimo, la lettura dell'art.44 del citato decreto legislativo lascia presupporre che passi carrai siano da considerarsi esclusivamente quelli realizzati con manufatti in pietra, escludendo invece i semplici accessi su strada.
Infatti, sui passi a raso non c'e' obbligo di pagare la tassa relativa.
Questione diversa, il caso in cui fosse esplicitamente richiesta la (ulteriore) concessione di divieto di sosta: in questo caso, la concessione e' comunque a pagamento, pur variando l'importo previsto tra passi a raso e non.
Per contestare, e' in concreto esclusivamente possibile rivolgersi in contenzioso avanti alla Commissione provinciale tributaria, entro il termine previsto dalla norma per la presentazione dell'opposizione (30gg. invio per raccomandata per la copia al Comune e 60gg. per la presentazione di persona alla Commissione).
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