Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 novembre 2001
Domanda 27 novembre 2001
Gentili signori,
ho avuto occasione quest'oggi di visitare il vostro sito e oltre a trovarlo molto interessante ho pensato che avreste potuto aiutarmi.
In data 19/11/01 mi e' arrivata una multa di £. 646.590 relativa a un autovelox che mi sarebbe stato accertato in data 14/07/01 a Firenze,dove e' stata registrata la velocita' di 95 Km/h in un tratto di strada dove il limite era di 50 Km/h.
Da quanto poco ho potuto apprendere dalle persone che hanno avuto il mio solito problema la multa sarebbe contestabile per due ragioni: l'accertamento e' stato fatto il 22 settembre e il verbale spedito il 15/11/01 e al momento della violazione non sono stato fermato poiche' presso l'autovelox non c'era alcuna pattuglia.
Pertanto vi chiedo cortesemente se vi e' possibile di consigliarmi sul da farsi,se e' possibile contestarla e a chi posso rivolgermi.
Vi ringrazio vivamente

Risposta ADUC
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, dunque ci pare che il termine sia stato rispettato.
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibila', tenendo presente anche le motivazioni addotte dalla controparte.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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