Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 novembre 2001
Domanda 27 novembre 2001
Subject: Richiesta informazioni
RingraziandoVi anticipatamente per il servizio offerto alla cittadinanza, vorrei chiederVi informazioni relative alla contestabilita' di una multa ricevuta. In data 27/11 mi viene recapitata, tramite raccomandata, copia del verbale di una infrazione per eccesso di velocita' superiore di 40km/h al limite vigente, avvenuta il giorno 22/08 nel tratto di strada tangenziale A51 nei pressi di Cologno Monzese (tangenziale est di Milano).
L'apparecchio utilizzato per rilevare la mia infrazione e' il "104/C" (come indicato sul verbale).
Preciso inoltre che l'autovettura oggetto della contravvenzione ha doppia intestazione. Essendo io residente in provincia di Bergamo (comune di San Giovanni Bianco), vorrei sapere se posso presentare il ricorso al Giudice di Pace di Bergamo o, eventualmente, a quale altro.
Considerando le circostanze e i dati sopra riportati, vorrei chiederVi se e' gia' possibile (secondo le normative vigenti o la casistica tipica di questi casi) anticipare e prevedere il risultato del mio ricorso.
Sicuro di di una Vostra rapida risposta porgo distinti

Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale verra' presentato ad accoglierlo, sulla base anche delle motivazioni addotte dagli agenti. Potrebbe chiedere informazioni circa l'orientamento dei giudici della cancelleria alla quale lo presentera', infatti noi non possiamo garantirle nulla circa il successo del ricorso stesso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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