Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 novembre 2001
Subject: Autovelox
Salve, ho sempre avuto un dubbio, ma le multe da autovelox sono lecite?
Sento sempre dire che sono contestabili se non ti fermano immediatamente, mi piacerebbe sapere come devo tutelarmi nel caso in cui venissi multato con l'autovelox.
In verita' mi e' appena arrivata a casa una bella multina da £650.000 da autovelox (datata 29/07/01!!!!!), non sono stato fermato ne' avvisato. Cosa posso fare, non mi resta che pagare o posso avvalermi di qualche legge.
Nella descrizione della contravvenzione c'e' scritto che la multa non e' stata contestata subito perche' c'era un agente (di polizia municipale) unico impegnato al controllo del funzionamento dello strumento.
Qui sotto vi scrivo il verbale completo della contravvenzione: Verbale n. 1/A/454, prot. n. 1/463. In data 29/07/01 alle ore..., in localita'..., l'agente "nome e cogn." hanno accertato (con apparecchio di rilevamento AUTOVELOX 104-C/2 OMOLOGAZIONE CON DM 418 DEL 15/02/91 E 2483 DEL 10/11/93, INSTALLATO NELLA VETTURA ADIBITA AL SERVIZIO, COLLAUDATO SECONDO NORMATIVA VIGENTE E VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO PRIMA DELL'USO. DOC. FOTOGRAFICA AGLI ATTI.) che il conducente del veicolo.... ha commesso la seguente infrazione: - OLTREPASSAVAVA IL LIMITE DI VELOCITA' CONSENTITO DI OLTRE 40 KMH, ove vige il lim. di 50 KMH di 50 KMH, detratta la tolleranza del 5% a favore del trasgressore, indica un'eccedenza di 45 KMH.
L'INFRAZIONE NON E' STATA CONTESTATA PERCHE' AGENTE UNICO impegnato al controllo del funzionamento dello strumento.
NORMA VIOLATA ART. 142/1-9. L'illecito pio' essere estinto mediante il pagamento, entro 60gg. dalla data della notifica, della somma di £652.490 (comprese le spese di notifica...). Ecco qua, se riuscite ad aiutarmi vi ringraziero' tanto e vedro' di aiutarvi nel vostro scopo.
Salve, ho sempre avuto un dubbio, ma le multe da autovelox sono lecite?
Sento sempre dire che sono contestabili se non ti fermano immediatamente, mi piacerebbe sapere come devo tutelarmi nel caso in cui venissi multato con l'autovelox.
In verita' mi e' appena arrivata a casa una bella multina da £650.000 da autovelox (datata 29/07/01!!!!!), non sono stato fermato ne' avvisato. Cosa posso fare, non mi resta che pagare o posso avvalermi di qualche legge.
Nella descrizione della contravvenzione c'e' scritto che la multa non e' stata contestata subito perche' c'era un agente (di polizia municipale) unico impegnato al controllo del funzionamento dello strumento.
Qui sotto vi scrivo il verbale completo della contravvenzione: Verbale n. 1/A/454, prot. n. 1/463. In data 29/07/01 alle ore..., in localita'..., l'agente "nome e cogn." hanno accertato (con apparecchio di rilevamento AUTOVELOX 104-C/2 OMOLOGAZIONE CON DM 418 DEL 15/02/91 E 2483 DEL 10/11/93, INSTALLATO NELLA VETTURA ADIBITA AL SERVIZIO, COLLAUDATO SECONDO NORMATIVA VIGENTE E VERIFICATO IL FUNZIONAMENTO PRIMA DELL'USO. DOC. FOTOGRAFICA AGLI ATTI.) che il conducente del veicolo.... ha commesso la seguente infrazione: - OLTREPASSAVAVA IL LIMITE DI VELOCITA' CONSENTITO DI OLTRE 40 KMH, ove vige il lim. di 50 KMH di 50 KMH, detratta la tolleranza del 5% a favore del trasgressore, indica un'eccedenza di 45 KMH.
L'INFRAZIONE NON E' STATA CONTESTATA PERCHE' AGENTE UNICO impegnato al controllo del funzionamento dello strumento.
NORMA VIOLATA ART. 142/1-9. L'illecito pio' essere estinto mediante il pagamento, entro 60gg. dalla data della notifica, della somma di £652.490 (comprese le spese di notifica...). Ecco qua, se riuscite ad aiutarmi vi ringraziero' tanto e vedro' di aiutarvi nel vostro scopo.
Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale verra' presentata a valutare sulla ammissibilita', tenendo conto anche delle esigenze di servizio addotte dalla controparte. Dunque non c'e' certezza di accoglimento. E la multa e' valida sino a che un giudice non l'annulla: nulla toglie che le motivazione del mancato fermo possano essere ritenute -nello specifico- comunque legittime.
Le ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Le ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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