Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Egregio Presidente Vincenzo Donvito, vorrei farle una domanda, che sicuramente le e' stata gia' posta, il fac-simile di proposta di ricorso per contravvenzioni con autovelox allegato al vostro sito riguarda solo quello nei confronti del modello 104/C, oppure il ricorso e' proponibile nei confronti di qualsiasi apparecchio elettronico accertatore di velocita' (altri modelli di autovelox)?
Grazie per la cortese attenzione, ringraziandola anticipatamente per il suo interessante servizio sociale.
Distinti saluti
RICHIESTA - Egregio Presidente Vincenzo Donvito, vorrei farle una domanda, che sicuramente le e' stata gia' posta, il fac-simile di proposta di ricorso per contravvenzioni con autovelox allegato al vostro sito riguarda solo quello nei confronti del modello 104/C, oppure il ricorso e' proponibile nei confronti di qualsiasi apparecchio elettronico accertatore di velocita' (altri modelli di autovelox)?
Grazie per la cortese attenzione, ringraziandola anticipatamente per il suo interessante servizio sociale.
Distinti saluti
Risposta ADUC
Il ricorso e' proponibile verso qualsiasi apparecchio autovelox che consenta di effettuare il rilievo immediato (e conseguentemente permette il fermo).
Ossia, la quasi totalita' di quelli operanti.
E per quelli che il fermo immediato non lo consentissero, ci sarebbe comunque da biasimare la volontaria scelta di un apparecchio che non permette la contestazione conseguente al rilievo.
Questo pero' non vuol dire ne' che tutti i ricorsi con autovelox siano contestabili ne' che i giudici siano particolarmente propensi ad accogliere le opposizioni. Semplicemente, si tratta di obiezioni sensate e fondate, ma non sussiste alcuna garanzia di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg).. Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ossia, la quasi totalita' di quelli operanti.
E per quelli che il fermo immediato non lo consentissero, ci sarebbe comunque da biasimare la volontaria scelta di un apparecchio che non permette la contestazione conseguente al rilievo.
Questo pero' non vuol dire ne' che tutti i ricorsi con autovelox siano contestabili ne' che i giudici siano particolarmente propensi ad accogliere le opposizioni. Semplicemente, si tratta di obiezioni sensate e fondate, ma non sussiste alcuna garanzia di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg).. Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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