Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 novembre 2001
Domanda 26 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Gentilissimi Signori, come da Vostro precedente consiglio ho intrapreso la contestazione di una multa di eccesso di velocita' con Autovelox, non contestatami al momento del fermo. Nel compilare la domanda (tramite Giudice di Pace) mi e' stato pero' riferito che secondo un "non ben definito Art. 507..." durante la richiesta di contestazione non e' piu' prevista la relativa sospensione... Vorrei sapere se cio' e' vero (io personalmente non ho trovato tali riferimenti)??? Inoltre ora come ora come mi devo comportare???..il modulo do contestazione e' gia' stato fatto e se pagassi la multa non varrebbe piu' la contestazione, volevo far presente che la data di udienza cade al 63° giorno quindi se la contestazione non fosse approvata io ricadrei nella sanzione di pagamento del doppio della multa! In attesa di una risposta Vi ringrazio anticipatamente
Distinti Saluti

Risposta ADUC
Sicuramente non e' la normativa sulle contravvenzioni e comunque, avendo avuto modo di presentare anche ricorsi di altro genere richiedendo regolarmente la sospensione (casomai talvolta non accordata, ma legittimamente richiesta), non crediamo ci siano novita' in tal senso. Ad ogni modo, anche solo per capire, si faccia dare riferimenti normativi precisi.
Allo stato dei fatti, se lei non ha richiesto la sospensione (e comunque in caso l'avesse richiesta e non le fosse stata accordata), e' consigliabile pagare entro il sessantesimo giorno: in caso di accoglimento, otterra' il rimborso.
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