Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 novembre 2001
Domanda 23 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara ADUC, approfitto della disponibilita' per porti il seguente quesito: nel mio condominio di residenza si e' deciso di procedere con dei lavori di manutenzione esterna, tipo tinteggiatura e sistemazione di parti di muratura rovinata, la data prevista e confermata di inizio lavori era fissata nel 01/10/01, per la stessa data si era fissata la prima rata di versamento di 1/3 dell'importo totale, i lavori non sono iniziati prima della data 12/11/01 e in tale data io ho versato l'acconto pattuito.
Vorrei gentilmente sapere se l'amministratore puo' rivalersi in qualche modo sul mio ritardo, inoltre, cosa piu' importante, vorrei sapere se e come si puo' obbiettare dell'inizio lavori in un periodo, secondo me e altri 5 condomini su 14, poco appropriato al tipo di manutenzione in questione, infine chiedo se l'amministratore stesso o chi per esso, pare difatti che ci sia un geometra " contrario " pagato appositamente per controllare la qualita' del lavoro, siaa direttamente responsabile di eventuali non conformita' in merito ad un risultato poco soddisfaciente, qualitativamente parlando, a lavoro svolto.
Ringrazio fin d'ora per l'eventuale tempo dedicatomi

Risposta ADUC
In primo luogo, sbaglia a ritenersi parte distinta dagli altri condomini. Il lavoro viene eseguito da una ditta esterna nei confronti del condominio: e l'amministratore non e' un connivente dell'impresa, bensi' il vostro rappresentante e portavoce. Pertanto, non e' all'amministratore che si da' una lezione ritardando i pagamenti o contestando: invece, l'assemblea puo' riunirsi, rilevare il ritardo dell'impresa e demandare all'amministratore il compito di contestare detto ritardo e comunicare il congelamento nei pagamenti in attesa dell'esecuzione dei lavori. Se l'assemblea non decide nulla di simile, il pagamento e' dovuto: dunque, non l'amministratore per suo tornaconto, ma l'impresa come da contratto, potra' richiedere al condominio eventuali more per il ritardo. Nel qual caso, sara' il ritardatario a dover pagare gli oneri che gli competono, non dovendoli scaricare sugli altri condomini incolpevoli. Per quanto attiene l'amministratore, c'e' comunque da valutare se sia o meno il caso di sostituirne uno che non abbia convocato l'assemblea per comunicare i ritardi ne' abbia provveduto a sollecitare l'impresa. Ovviamente, puo' darsi che non ci sia stata alcuna comunicazione, perche' comunque l'amministratore ha trovato un accordo (conveniente per tutti quanti) con la ditta. In caso non avesse tutelato adeguatamente i vostri interessi e non vi abbia messo in condizione di contestare, valuterete se vi abbia causato un danno o se non meriti il rinnovo dell'incarico.
Non sarebbe male se, alla prossima assemblea, l'amministratore venisse richiamato all'opportunita' di monitorare piu' attentamente -col geometra di fiducia o con altro piu' capace- alla verifica dei lavori. E se solo al termine dell'intervento verranno rilevati dei vizi (dei quali NON l'amministratore e' responsabile, ma la ditta ed il direttore dei lavori) il condominio potra' contestare, delegando l'amministratore a nominare un perito di parte che verifichi l'esecuzione.
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