Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc,
circa una settimana fa ho ricevuto la notifica di una multa che avrei preso a Roma nel luglio di quest'anno. Abito a Milano, non vado a Roma da 10 anni, la mia macchina la guido solo io e non l'ho mai prestata a nessuno. Parlando con alcuni conoscenti ho scoperto che hanno fatto lo stesso scherzetto ad altri, tutti residenti al Nord. Qualcuno si e' perfino lamentato scrivendo lettere a giornali locali. La mala fede dei vigili romani e' testimoniata dal fatto che nella notifica non si precisa il colore della vettura, come da normale prassi, e mi viene da pensare che e' perche' il colore e' l'unico dato mancante negli archivi del PRA.
E' possibile ricorrere a livello individuale?
ADUC ha un forum per scambiare opinioni online tra persone con lo stesso problema, per cercare di adottare un'azione collettiva?
Grazie dell'attenzione
RICHIESTA - Cara Aduc,
circa una settimana fa ho ricevuto la notifica di una multa che avrei preso a Roma nel luglio di quest'anno. Abito a Milano, non vado a Roma da 10 anni, la mia macchina la guido solo io e non l'ho mai prestata a nessuno. Parlando con alcuni conoscenti ho scoperto che hanno fatto lo stesso scherzetto ad altri, tutti residenti al Nord. Qualcuno si e' perfino lamentato scrivendo lettere a giornali locali. La mala fede dei vigili romani e' testimoniata dal fatto che nella notifica non si precisa il colore della vettura, come da normale prassi, e mi viene da pensare che e' perche' il colore e' l'unico dato mancante negli archivi del PRA.
E' possibile ricorrere a livello individuale?
ADUC ha un forum per scambiare opinioni online tra persone con lo stesso problema, per cercare di adottare un'azione collettiva?
Grazie dell'attenzione
Risposta ADUC
Azioni collettive in questo ambito non sono ipotizzabili: si tratta di violazioni amministrative, individuali e specifiche, relative a circostanze peculiari.
Pertanto, ogni ricorso potra' esclusivamente attenere la particolare situazione che ha determinato l'infrazione, o alla possibilita' di contestare l'esistenza di queste circostanze.
Inoltre, l'ipotesi da lei avanzata (che possa esserci un intento truffaldino) puo' essere avanzata solo in caso ve ne siano prove. Non c'e' modo di stabilire chi possa eventualmente essersi macchiato di illecito (ammesso ovviamente non si tratti di un errore): cio' che dunque puo' essere fatto, e' di presentare un esposto in magistratura, ipotizzando che la sua targa possa essere stata clonata. In caso dovesse venire fuori qualcosa di diverso, occorrera' verificare sul momento che iniziative intraprendere. Ma certo non e' il caso di ipotizzare reati da parte di pubblici ufficiali in assenza di elementi a sostegno.
Per quanto attiene il ricorso in se', l'opposizione e' possibile nel caso in cui fosse possibile dimostrare dove si trovasse il suo mezzo alla data dell'infrazione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Pertanto, ogni ricorso potra' esclusivamente attenere la particolare situazione che ha determinato l'infrazione, o alla possibilita' di contestare l'esistenza di queste circostanze.
Inoltre, l'ipotesi da lei avanzata (che possa esserci un intento truffaldino) puo' essere avanzata solo in caso ve ne siano prove. Non c'e' modo di stabilire chi possa eventualmente essersi macchiato di illecito (ammesso ovviamente non si tratti di un errore): cio' che dunque puo' essere fatto, e' di presentare un esposto in magistratura, ipotizzando che la sua targa possa essere stata clonata. In caso dovesse venire fuori qualcosa di diverso, occorrera' verificare sul momento che iniziative intraprendere. Ma certo non e' il caso di ipotizzare reati da parte di pubblici ufficiali in assenza di elementi a sostegno.
Per quanto attiene il ricorso in se', l'opposizione e' possibile nel caso in cui fosse possibile dimostrare dove si trovasse il suo mezzo alla data dell'infrazione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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