Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 novembre 2001
Domanda 22 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Oggetto: Abbonamento alla televisione
Nel dicembre 2000 mi sono trasferita da Reggio Emilia dove risiedevo presso la famiglia di mia madre in prov di Perugia. Nella concitazione del trasloco non ho provveduto a cancellare l'abbonamento TV a me intestato e nel mese di Agosto 2001
L'Agenzia delle Entrate mi ha scritto che aveva provveduto ad iscrivermi nel nuovo Comune di residenza e questo senza che avessero neppure preso in considerazione che la mia residenza era assieme alla mia vecchia famiglia dove gia' era esistente un abbonamento alla TV. Ho provveduto con raccomandata del 18/08/2001 ad informare il suddetto ufficio che ero convivente in una casa ove esisteva l'abbonamento intestato a nome di mia madre e che pertanto dovevano cancellarmi definitivamente dal ruolo anche per il vecchio abbonamento.
In data 15/11/2001 L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 mi risponde testualmente che: In riferimento alla denuncia di cessazione dell'uso dell'apparecchio TV, si precisa che a norma di legge (R.D.L. 217271938 n. 246 - art.10) la stessa e' valida pe rla chiusura dell'abbonamento a decorrere dal 1/2002. Mi allega quindi il bollettino per pagare:
1. L.182.690 canone
2. L.37.030 per sanzioni amministrative, intressi di mora e spese.
A parte il fatto che il suddetto Ufficio al omento in cui ha appreso dal mio nuovo Comune di residenza della mia variazione non ha assolutamente tenuto conto che la stessa e' avvenuta a partire dal 27/12/2000, mi domando devo pagare talel abbonamento?
E soprattutto le sanzioni amministrative e i relativi interessi a "tassi usurari"??
In attesa Vs risposta, cordiali saluti.

Risposta ADUC
Resta il fatto che lei nei confronti della Rai sia rimasto abbonato fino ad agosto, cioe' al momento in cui non ha inviato la raccomandata A/R, dunque l'abbonamento rimane in vigore fino alla fine dell'anno 2001.
Se il canone viene rinnovato entro 30 giorni dalla scadenza e' dovuta una sanzione amministrativa di 1/12 del canone, oltre i 30 giorni viene applicata una sanzione amministrativa di 1/6 del canone (D.L.C.P.S. 31/12/1947, n.1542 e D. Lgs.18/12/1997 n. 473.
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