Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 novembre 2001
Subject: chiarimenti ricorso autovelox
Salve,
intanto ci tenevo a farVi i complimenti in quanto grazie al Vs fattivo impegno, spesso si riesce a far valere i propri diritti.
Per quanto riguarda il motivo di questa e-mail, era per chiderVi se sussistono i presupposti per fare un ricorso. Trattasi del verbale di contestazione per la violazione dell'articolo 142 del C.D.S., insomma il solito autovelox!!! E' sempre valido il fatto che per questo tipo di violazione, la contestazione deve essere immediata? Nel ns. caso ci trovavamo in autostrada... e proprio qualche tempo fa', in un'altra occasione, vidi un' autovelox con, a circa 1 km piu' avanti, una pattuglia della Polstrada che fermava coloro che oltrepassavano il limite consentito. Come mai anche per noi non e' andata cosi'?
Nel Vs prestampato per il ricorso al Giudice di pace, fate diverse premesse a seconda dei casi; in una di queste c'e' riferimento specifico al modello di autovelox 104/C, nel ns verbale si parla invece del 140/C2...fa' qualche differenza?
In piu', quanto valore ha il fatto che i verbalizzanti abbiano scritto che non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, in quanto il contesto stradale non disponeva di idonei spazi di rallentamento?
PorgendoVi le mie scuse per essere stato forse un po' prolisso, e fiducioso su qualche Vs utile consiglio, Vi mando distinti saluti.
Salve,
intanto ci tenevo a farVi i complimenti in quanto grazie al Vs fattivo impegno, spesso si riesce a far valere i propri diritti.
Per quanto riguarda il motivo di questa e-mail, era per chiderVi se sussistono i presupposti per fare un ricorso. Trattasi del verbale di contestazione per la violazione dell'articolo 142 del C.D.S., insomma il solito autovelox!!! E' sempre valido il fatto che per questo tipo di violazione, la contestazione deve essere immediata? Nel ns. caso ci trovavamo in autostrada... e proprio qualche tempo fa', in un'altra occasione, vidi un' autovelox con, a circa 1 km piu' avanti, una pattuglia della Polstrada che fermava coloro che oltrepassavano il limite consentito. Come mai anche per noi non e' andata cosi'?
Nel Vs prestampato per il ricorso al Giudice di pace, fate diverse premesse a seconda dei casi; in una di queste c'e' riferimento specifico al modello di autovelox 104/C, nel ns verbale si parla invece del 140/C2...fa' qualche differenza?
In piu', quanto valore ha il fatto che i verbalizzanti abbiano scritto che non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, in quanto il contesto stradale non disponeva di idonei spazi di rallentamento?
PorgendoVi le mie scuse per essere stato forse un po' prolisso, e fiducioso su qualche Vs utile consiglio, Vi mando distinti saluti.
Risposta ADUC
104/C o C2 e' uguale: i modelli sono analoghi.
La contestazione del mancato fermo e' sicuramente un motivo di opposizione avverso le contravvenzioni comminate in assenza di azione immediata.
Se sia o meno vero che spazi per effettuare il fermo non ci siano, puo' verificarlo lei in concreto, prendendo visione del percorso stradale. Tuttavia, se avesse visto delle pattuglie ferme, ci pare che quanto sostenuto sia inverosimile e dunque confutabile semplicemente facendo presente l'esistenza delle specifiche piazzole.
Tenga pero' presente che questo non costituisce elemento sufficiente a garantirsi l'accoglimento del ricorso: si tratta semplicemente di una giusta contestazione sulla quale e' il giudice a esprimersi, decidendo nel caso specifico.
In sintesi, il fermo e' da ritenersi indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
La contestazione del mancato fermo e' sicuramente un motivo di opposizione avverso le contravvenzioni comminate in assenza di azione immediata.
Se sia o meno vero che spazi per effettuare il fermo non ci siano, puo' verificarlo lei in concreto, prendendo visione del percorso stradale. Tuttavia, se avesse visto delle pattuglie ferme, ci pare che quanto sostenuto sia inverosimile e dunque confutabile semplicemente facendo presente l'esistenza delle specifiche piazzole.
Tenga pero' presente che questo non costituisce elemento sufficiente a garantirsi l'accoglimento del ricorso: si tratta semplicemente di una giusta contestazione sulla quale e' il giudice a esprimersi, decidendo nel caso specifico.
In sintesi, il fermo e' da ritenersi indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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