Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Buongiorno. Sette giorni fa ho acquistato presso la catena ESSEDI una scheda video che presenta un malfunzionamento saltuario. Le condizioni di garanzia applicate da ESSEDI prevedono un contatto telefonico con il loro call-center (non e' un numero verde, quindi si paga...) per avviare la pratica di riparazione/sostituzione e poi la spedizione via pacco postale/corriere a spese del cliente. Morale: fra telefono e spedizione si spendono una trentina di migliaia di lire, che possono essere una bella percentuale del prezzo di acquisto...
Non esiste alcuna norma che imponga al venditore di farsene carico?
La merce e' stata ordinata on-line e ritirata da me presso un negozio in frachising: posso esigere dal negoziante la spedizione a suo carico presso la sede centrale?
RICHIESTA - Buongiorno. Sette giorni fa ho acquistato presso la catena ESSEDI una scheda video che presenta un malfunzionamento saltuario. Le condizioni di garanzia applicate da ESSEDI prevedono un contatto telefonico con il loro call-center (non e' un numero verde, quindi si paga...) per avviare la pratica di riparazione/sostituzione e poi la spedizione via pacco postale/corriere a spese del cliente. Morale: fra telefono e spedizione si spendono una trentina di migliaia di lire, che possono essere una bella percentuale del prezzo di acquisto...
Non esiste alcuna norma che imponga al venditore di farsene carico?
La merce e' stata ordinata on-line e ritirata da me presso un negozio in frachising: posso esigere dal negoziante la spedizione a suo carico presso la sede centrale?
Risposta ADUC
Occorre distinguere tra garanzia contrattuale e tutela di legge nei confronti dei soli vizi dichiaratamente originari: infatti, un discorso e' l'assistenza contrattuale del produttore/venditore, che sottosta' a specifiche norme regolamentari (spedizione, spese a carico, etc..), altro e' il diritto di agire nei confronti del rivenditore, entro 8gg. dalla verifica del vizio di produzione originario, in caso il prodotto acquistato fosse affetto da un problema che abbia la sua inconfutabile origine in un evento antecedente la vendita -come in caso di difetto di produzione. A fronte di tale vizio, questi risponde della vendita, essendo direttamente obbligato nei suoi confronti e dunque chiamato a riparazione, sostituzione o rimborso: se non avesse dubbi sull'originarieta' del malfunzionamento, potra' pertanto metterlo in mora, per raccomandata A/R, rilevando il vizio originario e dettando 15gg. entro cui provvedere a quanto richiesto, avvisando che in difetto fara' causa -recandosi dal giudice di pace.
In questo suo caso, il franchising potra' comunque fungere da referente per il deposito, ma se decide di intraprendere questa strada, e' meglio che prima attenda il benestare della controparte ed addivenga ad un accordo, per evitare ulteriori danni o smarrimenti della scheda.
In questo suo caso, il franchising potra' comunque fungere da referente per il deposito, ma se decide di intraprendere questa strada, e' meglio che prima attenda il benestare della controparte ed addivenga ad un accordo, per evitare ulteriori danni o smarrimenti della scheda.
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