Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 novembre 2001
Domanda 15 novembre 2001
Subject: Verbale di violazione del c.d.s /AUTOVELOX
Invio, per vostri graditi consigli e commenti, verbale di violazione del c.d.s n.128/2001 del Comune di Valentano (VT) notificatomi, a mezzo posta, in data 10.11.2001.
E' mia intenzione ricorrere al Giudice di pace in quanto l'illecito non mi e' stato contestato immediatamente e personalmente adducendo generici e "standardizzati" situazioni contigenti varie.
COMANDO POLIZIA MUNICIPALEDI VALENTANO (VT) registro Verbali Nr. 128/2001 VERBALE DI CONTESTAZIONE
I sottoscritti Agenti di Polizia Municipale NATALI ALFREDO e BILLI COSTANTINO il giorno 30.08.2001 alle ore 09, 42 in Valentano VIA DELLA VILLA NR.8/B(centro abitato) di servizio comandato per il controllo della velocita', hanno accertato che il conducente del veicolo FIAT-BRAVO targato BA8O7MW ha transitato alla velocita' di Km/h 59, superando di Km/h 9 il limite di velocita' consentito di Km/h 50 come da segnaletica in loco, pur tenendo conto della percentuale di tolleranza pari al 5% con un minimo di 5 Km/h come previsto dall'art.345 c.2 del Reg.di Esecuzione del C.d.s., ha violato le disposizioni dell'art.142 comma 7 del vigente Codice della strada. SANZIONE ACCESSORIA SOSPENSIONE DELLA PATENTE: NO La velocita' e' stata rilevata a mezzo di misuratore elettronico modello AUTOVELOX 104/C-2, in dotazione a questo Comando di P.M., prodotto dalla Sodi Scientifica S.P.A., con matricola n. 1352 ed omologazione del Min.LL.PP. n.2483 del 10.11.1993, previa verifica del suo regolare funzionamento e confermata successivamente con lo sviluppo fotografico. Non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto il veicolo al momento della visualizzazione della velocita' indicata dall'apparecchio era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; in ogni caso lo stato dei luoghi(assenza di adeguate piazzole e di aree di sosta laterali, presenza di vari incroci) e' tale per cui il fermo rappresenta serio pericolo per la sicurezza stradale e pubblica. Si notifica il presente verbale all'intestatario del certificato di proprieta' del veicolo, di seguito generalizzato.
MODALITA' DI ESTINZIONE: Entro 60 giorni dalla notifica dellaviolazione e' ammesso il pagamento in misura ridotta di lire 63.510 + lire 10.000(spese di notifica) per complessive lire 73.510/EURO 37, 96 presso l'ufficio di Polizia Municipale di questo Comune dalle ore 10, 00 alle 12, 00 oppure tramite versamento sul C/C postale N. 12101010 intestato a Comune di Valentano Gest. Proventi Infrazioni Circolazione Stradale, specificando nella causale tutti gli estremi del presenteaccertamento. I soggetti interessati possono proporre ricorso, al PREFETTO di VITERBO, tramite questo Comando di P.M., entro 60 gg. dalla notifica; in alternativa e' ammesso ricorso al GIUDICE DI PACE diVALENTANO(VT), entro 30 gg. dalla notifica. Qualora entro il predetto termine (6Ogg.) non sia avvenuto il pagamento e non sia stato presentato ricorso, il presente atto costituira' titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla meta' del massimo edittale. Tutte le risultanze per le prove ed accertamenti sono agli atti di questo Comando di P.M. a disposizione dell'interessato.
Si attesta che il presente verbale e' stato spedito dall'ufficio Postale di Valentano(Vt) in data come da timbro postale, mediante raccomandata A.R. e notificato alla data e con le modalita' risultanti dall'allegato avviso di ricevimento.

Risposta ADUC
Come piu' volte pubblicato in "cara aduc", il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita', sulla base anche delle motivazioni del caso specifico; quindi non c'e' assolutamente certezza di esito positivo.
Il termine di notifica (150 giorni) e' stato rispettato, e nel verbale non rileviamo ulteriori irregolarita'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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