Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 novembre 2001
Domanda 14 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Vorrei sapere se era possibile fare ricorso al giudice di pace su una multa ricevuta sulla multa nelle dischiarazioni viene riportato: non si e' potuta effettuare la contestazione immediata per la riduzione di personale, a causa delle ferie estive, a due unita'. Per cui un agente e' stato preposto al controllo della velocita' e l'altro,alle varie incombenze d'ufficio, al servizio alle scuole, alle notifiche ed agli accertamenti anagrafici.In ogni caso l'apparecchiatura in nostro possesso puo' determinare l'illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto dell'accaduto. la multa e' di 254030+13000 fatta in data 02/10/01 nel comune di Moretta (CN) via Pollano sott.Gataldo
Ringrazio anticipatamente per la Vostra Risposta E-mail [email protected]

Risposta ADUC
Come piu' volte affermato in questa rubrica, il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita', sulla base anche degli elementi specifici addotti, e dunque delle esigenze di servizio degli agenti.
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, dunque il termine e' stato rispettato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di
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