Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 novembre 2001
Domanda 12 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Richiedo cortesemente a codesta associazione il seguente consiglio: Nel corso di questo mese ho ricevuto ben due multe per eccesso di velocita' nel comune di Bientina dove domicilio, rilevatemi entrambe nella stessa strada a distanza di una settimana nel mese di giugno a bordo della mia moto dai vigili urbani, una di 260 mila lire e l'altra di addirittura 600 mila lire, entrambe sono state rilevate da un autovelox montato a bordo di un auto apparentemente privata (senza indicazioni) ed in entrambe i casi non sono stato fermato, nella contestazione recapitata a casa viene indicato, " che non e' stato possibile contestare la multa perche' il comando dei vigili del comune di Bientina non avendo altro personale a disposizione aveva un solo vigile addetto all'autovelox". Faccio notare che lo stesso comune mi aveva contestato un'altra multa con le stesse modalita' con la mia auto solo due settimane prima e mi diceva che non aveva potuto contestarmi la multa per motivi di sicurezza e di intralcio al traffico.... (gia' contestata da me perche non rispondente assolutamente a verita'. Immagino che il destinatario di questa email si possa essere fatto di me l'idea di uno che "pesta" un po' troppo sull'accelleratore, ma questo non e' assulutamente vero, basti pensare che a parte l'ultima multa presa perche' superavo di 41 Km orari il limite in un punto dove c'e' il limite di 50 Km/h (e la strada permette tranquillamente velocita' molto superiori in tutta sicurezza) nelle altre due ho superato il limite di 3 o 4 km/h ovvero a 53 o 54 Km/h.
Ritengo pertanto di subire una vera e propria vessazione atta solamente a finanziare il comune da dove provengo!! Richiedo quindi a codesta associazione se ritiene che ci siano gli estremi per fare di nuovo ricorso al giudice di pace anche per queste multe oppure no. Ringrazio e saluto cordialmente.

Risposta ADUC
La decisione di predisporre l'organico in modo tale da non consentire di operare il fermo immediato e' volontaria e sicuramente antecedente al momento del rilievo, essendo all'origine dell'intervento medesimo. Come tale, non rientra nei casi previsti in modo espresso all'art.384 Reg. CdS (che comunque non sono tassativi) ed e' comunque contestabile. Va detto che le stesse sentenze di Cassazione (per non parlare di quelle dei giudici di merito!!) sono tutt'altro che unanimi in relazione a questa particolare casistica. Ma del resto, anche l'altro caso per il quale ha presentato opposizione non presenta alcun elemento di certezza, anzi e' molto piu' aleatorio, in quanto non comprovabile (sono solo ipotesi) mentre in questo caso specifico almeno si ha la certezza e verificabilita' del motivo addotto.
In conclusione, non e' possibile prevedere alcunche'. Si puo' solo confermare che il ricorso e' proponibile.
Si ricorda che in caso si siano superati i 40 km/h, il rischio per l'accertato guidatore e' anche di segnalazione o sospensione della patente: mancando la richiesta immediata a questo punto non dovrebbe rischiare oltre (sarebbe contestabile), tuttavia e' bene essere prudenti: pertanto, occorre che detto ricorso, se presentato, venga formulato o da lei in quanto proprietario, contestando la sostanza di quanto rilevabile dagli atti ma senza poter entrare in valutazioni attinenti rilievi personali, oppure dal guidatore effettivamente responsabile, su sua delega.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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