Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 novembre 2001
Domanda 12 novembre 2001
Subject: AUTOVELOX
Gentilissima Associazione Aduc, con la presente sono a chiederVi quanto segue: abbiamo ricevuto un verbale di contestazione per violazione art.142CDS n.260/2001-F a mezzo apparecchio mod. autovelox 104/C-2 (Om.Min.n.2483 del 10.11.93- n.1012 del 25.02.97), circolava ad una velocita' di Km/h 61 eccedendo di 11 Km/h -limite massimo 50 Km/h. Ora, guardando la Vs. modulistica per il ricorso a questa violazione, fate riferimento ad un modello autovelox 104/C, quello segnalato nella contestazione a noi pervenuta e sopra descritta e' un mod. 104/C-2, si puo' lo stesso proseguire con il ricorso?
Sarei veramente grata se potessi leggerVi, auguro Buon Lavoro e porgo cordiali saluti.

Risposta ADUC
Si, il ricorso e' il medesimo, e' utilizzabile lo stesso modello.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito: passare un incrocio col semaforo rosso; sorpassare in curva; violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto; violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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