Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - In data 28/07/01 mi e' stata rilevata un'infrazione del codice della strada (art 142/8) a seguito di segnalazione da parte dell'autovelox mod.104/c-2. Viene riportata la seguente dicitura:" A mezzo apparecchio sopra descritto, di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalita' ed al successivo sviluppo della pellicola fotografica, procede all'accertamento della violazione di cui all'art.142/8 PROCEDEVA A VELOCITA' ECCEDENTE DI OLTRE 10 KM/H E NON OLTRE I 40 KM/H." e oltre "non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito del veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (art. 384 LETTERA E DEL REGOLAMENTO). La multa ammonta a Lire 254030 + Lire 20700 di spese notifica per un totale di Lire 274730. Ho 22 anni e non e' che mi sia cosi' facile trovare questa somma. Per lo piu', la velocita' che tenevo non rendeva impossibile raggiungermi e fermarmi, visto il tanto pubblicizzato rinnovo parco-macchine della polstrada con pattuglie molto piu' veloci. Il tratto appenninico avrebbe facilitato anche il raggiungimento della mia auto visto che ha molti tratti rettilinei e cio' non avrebbe messo in pericolo la circolazione degli altri veicoli. L'apparecchiatura usata dai funzionari permette anche di visualizzare sul display la velocita' del veicolo da contestare ancor prima di scattare la foto. Per queste cause e per la moltitudine di articoli che circolano su questo argomento, mi sento spinto a chiedere ricorso. >
1.A chi mi posso rivolgere e con quale documentazione? Ho trovato in rete varie sentenze a mio favore. Posso appoggiarmi a quelle con l'aiuto di un avvocato?
2. Il modello di Autovelox 104/C-2 e' passibile di contestazione?
Vi ringrazio per qualunque vostra risposta. Cercate di chiarirmi il piu' possibile!
Grazie tante
RICHIESTA - In data 28/07/01 mi e' stata rilevata un'infrazione del codice della strada (art 142/8) a seguito di segnalazione da parte dell'autovelox mod.104/c-2. Viene riportata la seguente dicitura:" A mezzo apparecchio sopra descritto, di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalita' ed al successivo sviluppo della pellicola fotografica, procede all'accertamento della violazione di cui all'art.142/8 PROCEDEVA A VELOCITA' ECCEDENTE DI OLTRE 10 KM/H E NON OLTRE I 40 KM/H." e oltre "non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito del veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (art. 384 LETTERA E DEL REGOLAMENTO). La multa ammonta a Lire 254030 + Lire 20700 di spese notifica per un totale di Lire 274730. Ho 22 anni e non e' che mi sia cosi' facile trovare questa somma. Per lo piu', la velocita' che tenevo non rendeva impossibile raggiungermi e fermarmi, visto il tanto pubblicizzato rinnovo parco-macchine della polstrada con pattuglie molto piu' veloci. Il tratto appenninico avrebbe facilitato anche il raggiungimento della mia auto visto che ha molti tratti rettilinei e cio' non avrebbe messo in pericolo la circolazione degli altri veicoli. L'apparecchiatura usata dai funzionari permette anche di visualizzare sul display la velocita' del veicolo da contestare ancor prima di scattare la foto. Per queste cause e per la moltitudine di articoli che circolano su questo argomento, mi sento spinto a chiedere ricorso. >
1.A chi mi posso rivolgere e con quale documentazione? Ho trovato in rete varie sentenze a mio favore. Posso appoggiarmi a quelle con l'aiuto di un avvocato?
2. Il modello di Autovelox 104/C-2 e' passibile di contestazione?
Vi ringrazio per qualunque vostra risposta. Cercate di chiarirmi il piu' possibile!
Grazie tante
Risposta ADUC
Il ricorso lo puo' presentare da solo, senza l'ausilio di un avvocato, al giudice di pace del luogo dove e' stata commessa l'infrazione. Il mancato fermo, puo' essere motivo di ricorso, ma tenga presente che sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita.
Le Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Le Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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