Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc, il caso e' sempre il solito, ma presenta delle novita' che mi fanno sperare. Il 24 ottobre sono stato colto dall'autovelox mod.104/c2 mentre percorrevo a 112 km/h una statale ove il limite era 60 km/h (multa di circa £650.000). Sottolineo che il limite generale era di 90 km/h, gia' esiguo per una strada a 2 corsie fuori dal centro abitato e simile ad un'autostrada. Per circa 500 mt il limite si trasforma in 60 km/h e guarda caso la polizia si era nascosta proprio dietro al cartello dei 60. Fatto sta che la pattuglia non mi ha fermato adducendo come motivazione, nel verbale recapitatomi a casa, che "gli agenti erano impegnati nella verbalizzazione di altre infrazioni". Cio' ha comportato che gli agenti non potessero verificare il mio cambio di residenza avvenuto a fine agosto e documentato su patente e carta di circolazione ed abbiano quindi inviato il verbale ad un indirizzo errato (vecchio). Il verbale e' stato ritirato da persona NON mia convivente (mio fratello). Le domande sono: 1. E' possibile che il verbale risulti nullo, non corrispondendo la residenza indicata con la mia reale residenza (adeguatamente certificata) ? 2. E' possibile contestare poi il fatto che la motivazione addotta per non avermi fermato sia del tutto insufficiente, generica, valida per ogni circostanza ed attesti inoltre un'inadeguatezza del servizio allestito rispetto alla situazione contingente (inadeguatezza dolosa, essendo risaputa la situazione del traffico di quel tratto di strada). 3. Esiste qualche modo per evitare la sospensione della patente (per me e' un danno gravissimo, dato che percorro ogni giorno 180 km per recarmi al lavoro) ? Ho letto che se non si ricorda il conducente dell'autoveicolo si e' comunque costretti a pagare un'ammenda aggiuntiva minima di £600.000.
Grazie in anticipo per la risposta
RICHIESTA - Cara Aduc, il caso e' sempre il solito, ma presenta delle novita' che mi fanno sperare. Il 24 ottobre sono stato colto dall'autovelox mod.104/c2 mentre percorrevo a 112 km/h una statale ove il limite era 60 km/h (multa di circa £650.000). Sottolineo che il limite generale era di 90 km/h, gia' esiguo per una strada a 2 corsie fuori dal centro abitato e simile ad un'autostrada. Per circa 500 mt il limite si trasforma in 60 km/h e guarda caso la polizia si era nascosta proprio dietro al cartello dei 60. Fatto sta che la pattuglia non mi ha fermato adducendo come motivazione, nel verbale recapitatomi a casa, che "gli agenti erano impegnati nella verbalizzazione di altre infrazioni". Cio' ha comportato che gli agenti non potessero verificare il mio cambio di residenza avvenuto a fine agosto e documentato su patente e carta di circolazione ed abbiano quindi inviato il verbale ad un indirizzo errato (vecchio). Il verbale e' stato ritirato da persona NON mia convivente (mio fratello). Le domande sono: 1. E' possibile che il verbale risulti nullo, non corrispondendo la residenza indicata con la mia reale residenza (adeguatamente certificata) ? 2. E' possibile contestare poi il fatto che la motivazione addotta per non avermi fermato sia del tutto insufficiente, generica, valida per ogni circostanza ed attesti inoltre un'inadeguatezza del servizio allestito rispetto alla situazione contingente (inadeguatezza dolosa, essendo risaputa la situazione del traffico di quel tratto di strada). 3. Esiste qualche modo per evitare la sospensione della patente (per me e' un danno gravissimo, dato che percorro ogni giorno 180 km per recarmi al lavoro) ? Ho letto che se non si ricorda il conducente dell'autoveicolo si e' comunque costretti a pagare un'ammenda aggiuntiva minima di £600.000.
Grazie in anticipo per la risposta
Risposta ADUC
Nessun verbale e' nullo se un giudice non lo stabilisce. Pertanto, non si potrebbe prescindere dal ricorrere in giudizio. Nel caso specifico, pero', il fatto e' lievemente diverso e diversamente va gestito. Lei, non ha alcun rapporto col verbale? Allora, non puo' ricorrere.
Spetta pertanto a suo fratello, presentare la relativa istanza: il soggetto estraneo (lui) , potrebbe presentare un'"Istanza di autotutela amministrativa ex art. 386 Reg. del CdS", entro 60gg., all'Ufficio o Comando che ha provveduto all'erronea notifica, fornendo in allegato alla contestazione -in carta semplice- tutti gli atti dimostrativi.
Va inoltrata per raccomandata A/R oppure per raccomandata a mano (ottenendone ricevuta).
Il Prefetto dovra' archiviare d'ufficio il verbale.
Altrimenti, puo' essere esperito ricorso al giudice di pace, entro 30gg.
Sulla cui base, verra' riemesso un nuovo verbale. Ed a quel punto, potra' ricorrere lei, contestando la regolarita' della precedente notifica, inoltrata erroneamente non per sua ma per loro colpa, conseguentemente rilevando la violazione delle disposizioni attinenti la notifica ed il superamento indebito del termine di 150gg.: su tale base richiedendo sospensione ed annullamento.
Aggiungendo inoltre tutti gli altri motivi che crede e dunque anche la mancanza di fermo immediato (pur senza sperarci troppo).
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Spetta pertanto a suo fratello, presentare la relativa istanza: il soggetto estraneo (lui) , potrebbe presentare un'"Istanza di autotutela amministrativa ex art. 386 Reg. del CdS", entro 60gg., all'Ufficio o Comando che ha provveduto all'erronea notifica, fornendo in allegato alla contestazione -in carta semplice- tutti gli atti dimostrativi.
Va inoltrata per raccomandata A/R oppure per raccomandata a mano (ottenendone ricevuta).
Il Prefetto dovra' archiviare d'ufficio il verbale.
Altrimenti, puo' essere esperito ricorso al giudice di pace, entro 30gg.
Sulla cui base, verra' riemesso un nuovo verbale. Ed a quel punto, potra' ricorrere lei, contestando la regolarita' della precedente notifica, inoltrata erroneamente non per sua ma per loro colpa, conseguentemente rilevando la violazione delle disposizioni attinenti la notifica ed il superamento indebito del termine di 150gg.: su tale base richiedendo sospensione ed annullamento.
Aggiungendo inoltre tutti gli altri motivi che crede e dunque anche la mancanza di fermo immediato (pur senza sperarci troppo).
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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