Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 novembre 2001
Domanda 4 novembre 2001
Subject: Multa: giustificazione al mancato arresto del veicolo
Ho ricevuto una multa dalla Polizia multa di lire 268000 per eccesso di velocita' in centro urbano rilevata con Autovelox. Nella notifica, a giustificazione del mancato arresto del veicolo e' riportata la seguente frase: "la violazione non e' stata imm ediatamente contestata causa: Le apparecchiature consentono l'accertyamento dell'infrazione ad avvenuto transito del veicolo, le carateristiche della strada, l'ora notturna, l'esiguita' del personale, non consentono di arrestare il veicolo nei modi regolamentari previsti dal C.D.S.". Per quanto mi risulta la giustificazione del mancato arresto del veicolo dovrebbe essere "non e' stato possibile arrestare il veicolo per ragioni di sicurezza" e non che era notte o mancava personale! Potreste darmi informazioni a riguardo? Se la multa e' contestabile, cosa devo fare per contestarla? Faccio presente che la strada in questione e' urbana e che la multa si riferisce alle ore 23:46 di Domenica sera.
Ringrazio sentitamente e mi riprometto di devolvere parte dell'importo della multa alla vostra associazione qualora fossi esonerato dal pagamento.
Comunque grazie

Risposta ADUC
In realta', anche le ragioni di "sicurezza" sono un po' troppo sintetiche, mentre nulla esclude che il giudice possa accoglierne di diverse.
A nostro avviso, la giustificazione addotta puo' essere contestata, in quanto la decisione di omettere il fermo pare volontaria, basata appunto sulla mancanza di personale e sulla soggettiva valutazione delle condizioni ambientali e stradali. Nulla toglie, tuttavia, che le motivazioni addotte possano (dallo specifico giudice adito) venire comunque ritenute legittime e motivate.
Naturalmente, minore e' l'eccesso di velocita', maggiori sono le possibilita' di vedersi accogliere la contestazione del mancato fermo, in quanto una macchina poco veloce si ferma meglio di una lanciata ad alta velocita': e' un fatto ovvio ma veritiero.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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