Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc
Vi scrivo perche' ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocita' di 54 km orari, rilevata da un apparecchio 104 matr.1072.Come giustificazione e' stata adottata che "essendo lanciato ad eccessiva velocita' con l'impossibilita' di essere raggiunto in condizioni di sicurezza. Sotto la voce chiamata "le parti" c'e' scritto che nell'accertamento della violazione si e' tenuto conto della tolleranza prevista dall'art.345, comma 2 del regolamento di esecuzione del CDS (DPR 495/92). Nono so' veramente cosa fare e a dire il vero non ricordo se ero io al volante della macchina quel giorno........voi cosa mi consigliate? Sul verbale non vi e' scritto il modello della mia macchina ma solo la marca. Grazie e scusate per il disturbo ma onestamente capisco che magari, se ero io a guidare, avro' ecceduto con la velocita' ma cmq non ho veramente visto ne' la volante e comunque l'ora (2.50 di notte) mi avrebbe consentito di fermarmi qualora vi fossero stati degli agenti.Ho 22 anni e vorrei evitare incidenti che possano comunque segnalarmi la patente. L'accertamento risale al 03/09 e il verbale e' stato redatto il 27/09 e mi e' stato recapitato il02/11/01.inoltre sul modulo prestampato vi e' scritto che non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violaione siccome l'accertamento viene ultimato soltanto con lo sviluppo della pellicola fotografica che resta depositata agli atti di questo Comando.
Cordialmente
RICHIESTA - Cara Aduc
Vi scrivo perche' ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocita' di 54 km orari, rilevata da un apparecchio 104 matr.1072.Come giustificazione e' stata adottata che "essendo lanciato ad eccessiva velocita' con l'impossibilita' di essere raggiunto in condizioni di sicurezza. Sotto la voce chiamata "le parti" c'e' scritto che nell'accertamento della violazione si e' tenuto conto della tolleranza prevista dall'art.345, comma 2 del regolamento di esecuzione del CDS (DPR 495/92). Nono so' veramente cosa fare e a dire il vero non ricordo se ero io al volante della macchina quel giorno........voi cosa mi consigliate? Sul verbale non vi e' scritto il modello della mia macchina ma solo la marca. Grazie e scusate per il disturbo ma onestamente capisco che magari, se ero io a guidare, avro' ecceduto con la velocita' ma cmq non ho veramente visto ne' la volante e comunque l'ora (2.50 di notte) mi avrebbe consentito di fermarmi qualora vi fossero stati degli agenti.Ho 22 anni e vorrei evitare incidenti che possano comunque segnalarmi la patente. L'accertamento risale al 03/09 e il verbale e' stato redatto il 27/09 e mi e' stato recapitato il02/11/01.inoltre sul modulo prestampato vi e' scritto che non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violaione siccome l'accertamento viene ultimato soltanto con lo sviluppo della pellicola fotografica che resta depositata agli atti di questo Comando.
Cordialmente
Risposta ADUC
In teoria, puo' presentare opposizione avverso la contravvenzione, contestando la mancanza di fermo immediato.
Tuttavia, le confessiamo che visto lo scarto cosi' elevato, la mancanza di fermo e' assai probabile venga legittimata dal giudice -e dunque la multa confermata: pertanto, non consiglieremmo la contestazione.
Ad ogni modo, valutera' lei se fare o meno opposizione, secondo le modalita' sotto ricordate (in qualita' di proprietario, non come guidatore, visto che non si sa chi effettivamente fosse alla guida).
In caso non vi fosse modalita' per determinare chi fosse responsabile della guida eccessiva nel caso specifico, e dunque chi sia l'effettivo contravventore, in qualita' di proprietario -se fosse richiesta la presentazione della patente al piu' vicino Comando- puo' presentare una dichiarazione, sostenendo appunto di non essere in condizione di determinare chi effettivamente fosse alla guida nel caso contestato, trattandosi di un mezzo a disposizione dell'intera famiglia. In questo modo, non sara' possibile comminarle l'eventuale sanzione accessoria.
Se volesse ricorrere avverso la sanzione pecuniaria (con le riserve di cui sopra) ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Tuttavia, le confessiamo che visto lo scarto cosi' elevato, la mancanza di fermo e' assai probabile venga legittimata dal giudice -e dunque la multa confermata: pertanto, non consiglieremmo la contestazione.
Ad ogni modo, valutera' lei se fare o meno opposizione, secondo le modalita' sotto ricordate (in qualita' di proprietario, non come guidatore, visto che non si sa chi effettivamente fosse alla guida).
In caso non vi fosse modalita' per determinare chi fosse responsabile della guida eccessiva nel caso specifico, e dunque chi sia l'effettivo contravventore, in qualita' di proprietario -se fosse richiesta la presentazione della patente al piu' vicino Comando- puo' presentare una dichiarazione, sostenendo appunto di non essere in condizione di determinare chi effettivamente fosse alla guida nel caso contestato, trattandosi di un mezzo a disposizione dell'intera famiglia. In questo modo, non sara' possibile comminarle l'eventuale sanzione accessoria.
Se volesse ricorrere avverso la sanzione pecuniaria (con le riserve di cui sopra) ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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