Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara ADUC ieri ho avuto una bella sorpresa! Tornando dal lavoro e dalle spese in vista della attuale festivita' ho parcheggiato la mia auto (in possesso del permesso di transito, visto che la zona di residenza e' a traffico limitato e bene in vista sul parabrezza) a qualche metro dalla mia abitazione per agevolarmi l'operazione di scarico della spesa fatta. Esattamente dopo 10 minuti sono scesa per spostare la mia auto trovando la bella sorpresa di cui ho accennato: una bella sommetta di £ 63.550 da pagare al Comando dei Vigili Urbani della mia ridente cittadina in violazione dell'Art.7 del Codice della strada. Posso far ricorso o perlomeno addurre buone ragioni per cercare di non pagare la multa visto che la mia sosta e' dovuta a motivi di scarico senza neanche intralciare il traffico?
Sicura di una Vs celere risposta ringrazio anticipatamente porgendo distinti saluti
RICHIESTA - Cara ADUC ieri ho avuto una bella sorpresa! Tornando dal lavoro e dalle spese in vista della attuale festivita' ho parcheggiato la mia auto (in possesso del permesso di transito, visto che la zona di residenza e' a traffico limitato e bene in vista sul parabrezza) a qualche metro dalla mia abitazione per agevolarmi l'operazione di scarico della spesa fatta. Esattamente dopo 10 minuti sono scesa per spostare la mia auto trovando la bella sorpresa di cui ho accennato: una bella sommetta di £ 63.550 da pagare al Comando dei Vigili Urbani della mia ridente cittadina in violazione dell'Art.7 del Codice della strada. Posso far ricorso o perlomeno addurre buone ragioni per cercare di non pagare la multa visto che la mia sosta e' dovuta a motivi di scarico senza neanche intralciare il traffico?
Sicura di una Vs celere risposta ringrazio anticipatamente porgendo distinti saluti
Risposta ADUC
A nostro avviso un ricorso lo perderebbe.
Sicuramente sara' stata sfortunata visto che la sosta e' stata breve, cio' nondimeno la violazione c'e' stata (non esiste un "diritto di scarico" e comunque la sosta e' stata effettivamente tale) pertanto riterremmo non vi siano estremi sufficienti per fare un tentativo di contestazione. Anche volendo tentare di sostenere la mera fermata, acquisendo prove testimoniali in merito e vedendo un po' che cosa possa succedere, ci pare che -vista l'incertezza- i disagi e le spese per il ricorso siano superiori all'eventuale, troppo ipotetico, vantaggio.
Ricordiamo comunque, per ogni evenienza, le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Sicuramente sara' stata sfortunata visto che la sosta e' stata breve, cio' nondimeno la violazione c'e' stata (non esiste un "diritto di scarico" e comunque la sosta e' stata effettivamente tale) pertanto riterremmo non vi siano estremi sufficienti per fare un tentativo di contestazione. Anche volendo tentare di sostenere la mera fermata, acquisendo prove testimoniali in merito e vedendo un po' che cosa possa succedere, ci pare che -vista l'incertezza- i disagi e le spese per il ricorso siano superiori all'eventuale, troppo ipotetico, vantaggio.
Ricordiamo comunque, per ogni evenienza, le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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