Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 ottobre 2001
Domanda 31 ottobre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Vorrei avere delle indicazioni per poter fare ricorso al Giudice di Pace in merito ad un verbale, per eccesso di velocita', che non mi e' stato accertato subito. Il verbale e' stato redatto dalla sezione polizia stradale di Milano, pertanto mi devo rivolgere al Giudice di Pace di Milano? Presso il Tribunale di MI? Come devo fare? Devo utilizzare i moduli che ho potuto visionare nel Vs. sito? Quale in particolare? Posso effettuare il ricorso per lettera o mi devo presentare di persona al Tribunale?
La cosa e' urgente, grazie.

Risposta ADUC
Il ricorso deve essere presentato di persona -entro 30 giorni- al Giudice di Pace del luogo dove e' stata commessa l'infrazione; l'indirizzo lo puo' trovare nell'elenco telefonico alla voce "uffici giudiziari".
La modulistica sara' quella relativa al Giudice di pace, integrandola eventualmente con le motivazioni del suo specifico ricorso. Le ricordiamo che dovra' necessariamente presenziare all'udienza, pena il rigetto del ricorso stesso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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