Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 ottobre 2001
Domanda 31 ottobre 2001
Subject: Codice della Strada
Spett.le ADUC
Con riferimento alla lettera spedita il 19.10.01, racconto la puntata successiva. In data 25 ottobre ho presentato ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Como, chiedendo la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo della mia autovettura. Il 30 ottobre, venuto a conoscenza che la mia patente era disponibile presso l'ufficio competente della Prefettura, vado a ritirarla e nella stessa mattina per precauzione mi reco nella Cancelleria del Giudice di Pace. Mi viene consegnata l'ordinanza n. 1869/01 del 29 ottobre, a firma del Giudice Dott. A*** G***, nella quale fissa: "per la comparizione delle parti (Opponente personalmente - Amm/ne Opposta..........) , l'udienza del 11 gennaio 2002, ore 11, 40............." e contestualmente: "non sospende il provvedimento impugnato".
Ora:
* Il 30 ottobre mi e' stata restituita la patente, con la possibilita' di guidare qualunque automobile.
* Il 17 dicembre mi sara' riconsegnata la macchina.
Mi chiedo che cosa andro' a fare all'udienza che e' stata fissata; visto che, cio' per cui avevo fatto ricorso mi e' stato rifiutato con una ordinanza a priori e senza aver sentito le parti in causa.
Purtroppo per noi sudditi oltre al danno c'e' sempre anche la beffa.
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
Consigliamo di ritirare -in questo caso- il procedimento, chiedendo la cancellazione dal registro e prendendo il fascicolo.
Effettivamente, e' il motivo per cui i ricorsi ci paiono utili solo per le sanzioni pecuniarie e non per le accessorie.
E tenga presente che il giudice di pace e' anche veloce.
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