Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 ottobre 2001
Domanda 30 ottobre 2001
Sbject: ADUC: Cara Aduc - mail di conferma
Tipo_Form - CONSIGLI RICHIESTA - In data 02.02.2001 mi arriva una notifica di multa dal comune di Reggio Emilia per una sosta vietata commessa in data 26.09.2000. Scrivo una raccomandata al Prefetto contestando che:
A- il nome sull'indirizzo e' sbagliato e allego alla contestazione fotocopia della carta d'identita';
B- a quell'ora insegnavo a Perugia, a 350 km di distanza, come attestato da una dichiarazione del Mio Dirigente Scolastico. (Insegna a 20 km di distanza da casa!) In data 18.10.2001 ricevo una raccomandata con ricevuta in cui mi si dice che la multa e' da pagare come proprietaria dell'autoveicolo. Anche questa volta la lettera e' indirizzata a cognome sbagliato. Purtroppo sia la prima che la seconda raccomandata non veniva da me ritirata ma da mia madre e non sempre, causa il nome strano, uno tende a prestare attenzione al nome se e' scritto bene o male. Devo contestare nuovamente il tutto al giudice di pace adducendo ancora a motivo il nome scritto male? e' possibile che a priori l'Amministrazione possa credere al verbale del vigile escludendo l'errore materiale da parte dello stesso nella eventuale trascrizione della targa del veicolo in sosta vietata a Reggio Emilia?
Quel giorno ero a Perugia con la mia auto ad insegnare. Attendo una Vs risposta grazie

Risposta ADUC
C spiace, ma a nostro avviso non ha molte speranze di vincere il ricorso: l'errore formale e' irrisorio: non impedisce l'identificazione. Non abbiamo fiducia che un'opposizione in merito possa venire accolta, trattandosi palesemente di un appiglio.
Non rileva, inoltre, dove lei si trovasse: infatti, cio' che conta e' dove si trovasse il mezzo.
Conseguentemente, se e' in condizione di provare -anche con testimonianze- dove si trovasse la vettura, ha qualche speranza di vincere un'opposizione. Altrimenti, puo' comunque fare un tentativo ma solo nella speranza che (richiedendolo in subordine) il giudice le accordi almeno la riduzione della sanzione alla cifra originaria.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale) .
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
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