Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 ottobre 2001
Domanda 29 ottobre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Con la presente sono a richiederVi una informazione in merito a una multa che ho ricevuto a domicilio. La multa contiene un accertamento di violazione del codice della strada: "L'auto sostava in divieto di sosta permanete non contestato per assenza del trasgressore." Le domande che volevo porvi sono le seguenti: -Si puo' contestare una multa del genere visto che il divieto di sosta non e' stato notificato sul posto. Sapevo che le multe per divieto di sosta la polizia le mette sul parabrezza. -Sono passati esattamente 3 mesi e 1gg dall'infrazione alla notifica, anche questo si puo' contestare? -Inoltre il modulo di violazione contiene la targa esatta ma il modello della auto e' sbagliato (fiat 126 invece posseggo una fiat uno) , anche questo si puo' contestare? Le multe le ho sempre pagate regolarmente ma questa mi sembra irregolare.
Mi complimento con voi per il servizio che date ai cittadini e vi ringrazio anticipatamente per una Vs eventuale risposta.
Cordiali Saluti

Risposta ADUC
Per notifica si intende la sottomissione del verbale al contravventore per la firma, oppure la spedizione per raccomandata A/R (od altre analoghe) . Conseguentemente, se non c'era nessuno sul posto, la notifica non e' materialmente fattibile. Il fogliettino sul parabrezza deve essere lasciato, ma non e' possibile dimostrare se sia stata omessa l'apposizione oppure se qualcuno lo abbia tolto. In realta', non puo' dimostrare di averlo trovato oppure no. E comunque, non ha valenza ufficiale. Non si comprende per quale motivo la procedura di comunicazione della multa risulti anomala, rientrando nell'ordinario. Per quanto attiene gli ulteriori due punti, la notifica deve avvenire entro 150gg. (pertanto il termine e' rispettato) , mentre l'errore nell'indicazione del modello potrebbe essere oggetto di contestazione: tuttavia, non ci sono garanzie di accoglimento, in quanto la differenza puo' anche essere ritenuta errore non rilevante. Dipende dall'opinione del giudice (e noi non consiglieremmo in realta' l'opposizione) . Se volesse provare, tenga presente quanto sotto indicato. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga) . Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa) . E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito. Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.) . Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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