Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 ottobre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - I vigili urbani mi hanno fatto un verbale per infrazione al codice della strada, in tale verbale hanno indicato quale data di rilascio della patente una data che non e' la data di rilascio della mia patente (hanno indicato 31/7/2001 mentre la mia patente e' stata rilasciata il 03/7/76) . POSSO FARE RICORSO? e se si come e con quale probabie esito? Preciso che la contestazione mi e' stata fatta direttamente "fermandomi" e che la data da loro indicata non corrisponde neppure alla data di rinnovo decennale della patente in poche parole tale data non ha niente a che fare con la mia patente; e che se potro' farlo la contestero' semplicemente perche' si e' trattato di "estrema pignoleria nell'applicazione del codice della strada" queste cose mi fanno arrabbiare perche', invece, io sono convinto che nell'applicare le norme e regole occorre comunque e sempre il BUON SENSO! Grazie e buon lavoro!
RICHIESTA - I vigili urbani mi hanno fatto un verbale per infrazione al codice della strada, in tale verbale hanno indicato quale data di rilascio della patente una data che non e' la data di rilascio della mia patente (hanno indicato 31/7/2001 mentre la mia patente e' stata rilasciata il 03/7/76) . POSSO FARE RICORSO? e se si come e con quale probabie esito? Preciso che la contestazione mi e' stata fatta direttamente "fermandomi" e che la data da loro indicata non corrisponde neppure alla data di rinnovo decennale della patente in poche parole tale data non ha niente a che fare con la mia patente; e che se potro' farlo la contestero' semplicemente perche' si e' trattato di "estrema pignoleria nell'applicazione del codice della strada" queste cose mi fanno arrabbiare perche', invece, io sono convinto che nell'applicare le norme e regole occorre comunque e sempre il BUON SENSO! Grazie e buon lavoro!
Risposta ADUC
Ci spiace, ma l'errore rilevato non ha alcun rapporto con l'infrazione commessa e non comporterebbe l'annullamento della multa. Al massimo, se anche si potesse ipotizzare l'annullabilita' del verbale, non e' detto che cio' comporterebbe l'invalidamento della multa: per la quale potrebbe -stante la tipologia di errore- essere dettato dal giudice un nuovo termine.
Non ci pare, insomma, ci siano estremi sufficienti per garantirsi un risultato positivo.
Inoltre, se l'applicazione del Codice e' stata indebita, forse e' quello il fatto da contestare.
In caso le servisse, le ricordiamo le modalita' di opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga) .
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa) . E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.) . Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace
Non ci pare, insomma, ci siano estremi sufficienti per garantirsi un risultato positivo.
Inoltre, se l'applicazione del Codice e' stata indebita, forse e' quello il fatto da contestare.
In caso le servisse, le ricordiamo le modalita' di opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga) .
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa) . E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.) . Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace
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