Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 ottobre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Il documento di apertura del c/c prevedeva in particolare le seguenti condizioni:
tasso a credito 3.75% senza limite di giacenza.
Nell'ultimo estratto conto ricevuto dalla relativa agenzia al 30.9.2001 risulta che le condizioni sono variate nella seguente maniera:
decorrenza 1.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 0.12% per una giacenza fino a lire 3.000.000; decorrenza 1.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 3.931% per una giacenza oltre lire 3.000.000 decorrenza 16.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 0.12% per una giacenza fino a lire 3.000.000; decorrenza 16.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 3.161% per una giacenza oltre lire 3.000.000
Nel contratto di apertura c/c iniziale sono previste le seguenti clausole:
"La Banca si riserva, altresl, la facolt` di modificare le condizioni economiche applicate ai raporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Corentista, le prescrizioni di cui gli art. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso dela comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma a seconda che l'aviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza che sia pervenuta alla Banca lettera o telegramma di reclamo, l'operato della Banca si intendera` approvato. Dato che su tale c/c in pratica la giacenza nell'ultimo periodo h stata sempre inferiore a 3 milioni di lire, pongo le seguenti domande: a) il comportamento della agenzia succitata e' perfettamente legale? b) h normale che una comunicazione di variazione di tasso a mio sfavore debba avvenire a "consuntivo"? c) posso contestare e/o chiedere il rimborso di eventuali interessi calcolati sulla base di un tasso senza limiti di giacenza? NOME -
RICHIESTA - Il documento di apertura del c/c prevedeva in particolare le seguenti condizioni:
tasso a credito 3.75% senza limite di giacenza.
Nell'ultimo estratto conto ricevuto dalla relativa agenzia al 30.9.2001 risulta che le condizioni sono variate nella seguente maniera:
decorrenza 1.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 0.12% per una giacenza fino a lire 3.000.000; decorrenza 1.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 3.931% per una giacenza oltre lire 3.000.000 decorrenza 16.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 0.12% per una giacenza fino a lire 3.000.000; decorrenza 16.9.2001 - tasso effettivo annuo a credito 3.161% per una giacenza oltre lire 3.000.000
Nel contratto di apertura c/c iniziale sono previste le seguenti clausole:
"La Banca si riserva, altresl, la facolt` di modificare le condizioni economiche applicate ai raporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Corentista, le prescrizioni di cui gli art. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso dela comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma a seconda che l'aviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza che sia pervenuta alla Banca lettera o telegramma di reclamo, l'operato della Banca si intendera` approvato. Dato che su tale c/c in pratica la giacenza nell'ultimo periodo h stata sempre inferiore a 3 milioni di lire, pongo le seguenti domande: a) il comportamento della agenzia succitata e' perfettamente legale? b) h normale che una comunicazione di variazione di tasso a mio sfavore debba avvenire a "consuntivo"? c) posso contestare e/o chiedere il rimborso di eventuali interessi calcolati sulla base di un tasso senza limiti di giacenza? NOME -
Risposta ADUC
Cio' che rileva e' la presenza di avvisi nei locali commerciali della banca. In loro presenza, al fine di comunicare le variazioni contrattuali, queste sono valide anche se non direttamente comunicate.
Le comunicazioni possono essere comunque previste, ma non e' generalmente disposta una comunicazione con data certa. Pertanto, a far fede rimangono le variazioni affisse.
Non parrebbe, pertanto, rilevabile la possibilita' di contestare.
Le comunicazioni possono essere comunque previste, ma non e' generalmente disposta una comunicazione con data certa. Pertanto, a far fede rimangono le variazioni affisse.
Non parrebbe, pertanto, rilevabile la possibilita' di contestare.
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