Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 ottobre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - cara ADUC, ho ricevuto un accertamento di violazione dalla polizia municipale di Forte dei marmi di Lit.140.000 per transito in zona vietata alla circolazione, violazione accertata alle ore 02.51 del 1/07/2001, non mi reco in quel comune da almeno un anno, quindi sono sicuro dinon esserci stato, anche se mi si dice testualmente: la violazione non e' stata immediatamente contestata causa agente impegnato in altro servizio, avvisato il conducente. Potrei produrre solo una o qualche testimonianza che, quel giorno e a quell'ora ero a casa mia. Su queste basi, ricorrendo al prefetto, quante possibilita' ho di non pagarla? In attesa V/S cortese riscontro, ringrazio anticipatamente e buon lavoro
RICHIESTA - cara ADUC, ho ricevuto un accertamento di violazione dalla polizia municipale di Forte dei marmi di Lit.140.000 per transito in zona vietata alla circolazione, violazione accertata alle ore 02.51 del 1/07/2001, non mi reco in quel comune da almeno un anno, quindi sono sicuro dinon esserci stato, anche se mi si dice testualmente: la violazione non e' stata immediatamente contestata causa agente impegnato in altro servizio, avvisato il conducente. Potrei produrre solo una o qualche testimonianza che, quel giorno e a quell'ora ero a casa mia. Su queste basi, ricorrendo al prefetto, quante possibilita' ho di non pagarla? In attesa V/S cortese riscontro, ringrazio anticipatamente e buon lavoro
Risposta ADUC
Al Prefetto, di possibilita' se ne hanno sempre poche, anche avendo ragione: e' meglio il giudice di pace.
Tuttavia, occorre che dimostri dove fosse l'auto: dove fosse invece lei non ha alcuna importanza, in quanto e' l'auto la contravventrice (di cui lei risponde) e non si puo' sapere chi potesse esserne alla guida.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Tuttavia, occorre che dimostri dove fosse l'auto: dove fosse invece lei non ha alcuna importanza, in quanto e' l'auto la contravventrice (di cui lei risponde) e non si puo' sapere chi potesse esserne alla guida.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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