Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 ottobre 2001
Domanda 24 ottobre 2001
Gentile Aduc,
ieri in data 21.10.01 mi e' pervenuta tramite posta la notifica di una contravvenzione per velocita' eccessiva(52 Km/h); e' stato utilizzato un Velomatic 512 matr. 852 omologaz. anno '89; leggendo nel forum mi sembra di aver capito che questo modello dispone di display per l'immediata identificazione dell'auto incriminata; Vi chiedo conferma di cio' e in questo caso vorrei fare ricorso direttamente al Giudice di Pace per violazione dei codici 200 e 201 del Cds (facendo riferimento alle sentenze della SUprema COrte) l'unico dubbio che ho e' se questo modello e' paragonabile all'autovelox 104C/104C2 ossia quello citato nelle Sentenze, o in ogni caso se il risultato dell'immediatezza e' comunque lo stesso; inoltre vorrei chiedere anche l'invalidazione del verbale in quanto dall'articolazione di cui in parte motiva il verbale risulta effetto da vizio di eccesso di potere nelle forme dell'insufficiente motivazione (art. 384) per giustificare il manca to fermo immediato. E' valida anche questa seconda scelta? ed e' possibile metterla ad integrazione della prima?
Vi ringrazio moltissimo.
Con i migliori saluti

Risposta ADUC
Il risultato dell'immediatezza del rilievo e' il medesimo, anche in assenza di emissione dello scontrino: cio' che conta e' la possibilita' di rilevare l'auto contravventrice nel momento dell'infrazione: dunque, il principio e' il medesimo. Puo' certamente inserire tutti i punti che ritiene opportuni, ad integrazione l'uno dell'altro: rimarranno piu' punti distinti e l'accoglimento -eventuale- del ricorso potra' essere anche ad uno solo di essi. Tuttavia, la decisione definitiva sulla possibilita' o meno di effettuare concretamente il fermo immediato (viste la velocita', le condizioni della strada, etc..) spetta al giudice adito. Non c'e' una certezza.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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