Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 ottobre 2001
_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Mi chiamo M.F. ho ricevuto un verbale di contestazione per eccesso di velocita' dalla Polizia Municipale.
Il limite di velocita' era di 70 Km/h, io andavo a 81 Km/h, sono stato "misurato" dall'autovelox modello VELOMATIC 512 ma non sono stato subito fermato per la contestazione della violazione.
Dopo un mese ho ricevuto, per raccomandata, il verbale di contestazione dove viene dichiarato testualmente "PERTANTO NON E' STATO IMPOSSIBILE PROCEDERE AL FERMO DEL VEICOLO...." con questa doppia negazione si afferma praticamente che era possibile procedere al fermo ma non fu fatto.
Considerato quanto detto, posso ricorrere al Giudice di Pace, oltre che per le normali motivazioni (sentenze precedenti ecc..) anche per questo svarione grammaticale commesso dall'agente verbalizzante?
Gradirei una risposta
RICHIESTA.............Mi chiamo M.F. ho ricevuto un verbale di contestazione per eccesso di velocita' dalla Polizia Municipale.
Il limite di velocita' era di 70 Km/h, io andavo a 81 Km/h, sono stato "misurato" dall'autovelox modello VELOMATIC 512 ma non sono stato subito fermato per la contestazione della violazione.
Dopo un mese ho ricevuto, per raccomandata, il verbale di contestazione dove viene dichiarato testualmente "PERTANTO NON E' STATO IMPOSSIBILE PROCEDERE AL FERMO DEL VEICOLO...." con questa doppia negazione si afferma praticamente che era possibile procedere al fermo ma non fu fatto.
Considerato quanto detto, posso ricorrere al Giudice di Pace, oltre che per le normali motivazioni (sentenze precedenti ecc..) anche per questo svarione grammaticale commesso dall'agente verbalizzante?
Gradirei una risposta
Risposta ADUC
Poiche' il senso e' chiaro, e non e' la grammatica sotto accusa, in realta' non e' che ci possa basare il ricorso: puo' pero' rilevare la contraddizione in termini e sostenere che non si possa allo stato determinare l'effettiva ragione del mancato fermo.
Ad ogni modo puo' evidenziarla nel ricorso, purche' con le altre contestazioni.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo puo' evidenziarla nel ricorso, purche' con le altre contestazioni.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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