Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 ottobre 2001
Subject: Consiglio
In data odierna mi è stata recapita una racc.a.r. recante la contestazione di una multa per eccesso di velocità, kmh132 anzichè 110, tramite sistema automatizzato e a mezzo poste italiane fiumicino-Roma e allegando copia del verbale.
Verbale redatto in data 14 maggio u.s. per infrazione del 8/4/01 h.10,33 loc. Moneglia-Comune Moneglia (Ge) Strada A12 km 62+500 rilevata da apparecchio "ATX SODI Mod.104/C2 Matr.49390 OM 2483 del 10.11.93" (!).
Segue poi "...Non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari." (art.384 lettera "e" del regolamento).
La multa è di lit.254.030 + 20.700 (spese notifica) che adesso sono di lit.62.100 con la notifica automatizzata.
Domande: ammesso che se ho commesso un'infrazione è giusto che io paghi la pecunia, ma non dovrebbero contestarmi subito l'infrazione o a stretto giro di posta? Se commettono errori nella spedizione della multa è comunque colpa mia e quindi devo pagare le spese di notifica aumentate? Se mi hanno fattu una foto non dovrebbero allegarla? Non potrebbero avere sbagliato a rilevare la targa?
Se vi và fatemi sapere qualcosa.
In data odierna mi è stata recapita una racc.a.r. recante la contestazione di una multa per eccesso di velocità, kmh132 anzichè 110, tramite sistema automatizzato e a mezzo poste italiane fiumicino-Roma e allegando copia del verbale.
Verbale redatto in data 14 maggio u.s. per infrazione del 8/4/01 h.10,33 loc. Moneglia-Comune Moneglia (Ge) Strada A12 km 62+500 rilevata da apparecchio "ATX SODI Mod.104/C2 Matr.49390 OM 2483 del 10.11.93" (!).
Segue poi "...Non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari." (art.384 lettera "e" del regolamento).
La multa è di lit.254.030 + 20.700 (spese notifica) che adesso sono di lit.62.100 con la notifica automatizzata.
Domande: ammesso che se ho commesso un'infrazione è giusto che io paghi la pecunia, ma non dovrebbero contestarmi subito l'infrazione o a stretto giro di posta? Se commettono errori nella spedizione della multa è comunque colpa mia e quindi devo pagare le spese di notifica aumentate? Se mi hanno fattu una foto non dovrebbero allegarla? Non potrebbero avere sbagliato a rilevare la targa?
Se vi và fatemi sapere qualcosa.
Risposta ADUC
La notifica deve avvenire entro 150 gg dall'identificabilita' del soggetto.
Nel caso specifico, ci parrebbe pertanto possibile ricorrere, poiche' detto termine parrebbe ormai superato: occorre tuttavia essere certi del fatto che l'errore di notifica non sia dovuto ad una sua contestuale variazione di residenza (non possono pero' allegare la foto -causa la normativa sulla privacy).
La cosa spiacevole, sara' il doversi recase piu' volte a Moneglia.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Nel caso specifico, ci parrebbe pertanto possibile ricorrere, poiche' detto termine parrebbe ormai superato: occorre tuttavia essere certi del fatto che l'errore di notifica non sia dovuto ad una sua contestuale variazione di residenza (non possono pero' allegare la foto -causa la normativa sulla privacy).
La cosa spiacevole, sara' il doversi recase piu' volte a Moneglia.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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