Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 ottobre 2001
Gentile ADUC
approfitto della Vs disponibilita' per porVi una domanda.
Considerato che il nuovo art. 204 c.d.s. (modificato dalla Legge 340/2000) afferma che qualora il Prefetto non risponda entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, questo costituisce motivo valido di ricorso da presentare dinnanzi al Giudice di Pace onde ottenere l'annullamento del verbale di accertamento, mi sorgono due dubbi che spero Voi sappiate risolverli.
Primo: il Giudice di Pace, a fronte di tale ritardo del Prefetto, ha il "dovere" di annullare la multa, a precindere dalle ragioni sostanziali di merito giustificative della prima opposizione davanti al Prefetto (ad es. multa per eccesso di velocita' non contestata sul posto rilevata pero' con autovelox diciamo di vecchia generazione)?
Secondo: se l'infrazione si e' verificata in un periodo antecedente l'entrata in vigoren della suddetta Legge 24/11/2000 n. 340 (ad esempio il 20/11/00), ma la notificazione della stessa avviene ovviamente sotto l'impero della nuova legge de quo, vale il termine di 180gg. del vecchio art. 204 c.d.s. oppure il nuovo di 90gg., quale margine temporale consentito al Prefetto per rispondere ai ricorsi dei cittadini?
Vi ringrazio ancora e mi congratulo con Voi per i Vs utili nonche' solleciti pareri sempre preziosissimi.
approfitto della Vs disponibilita' per porVi una domanda.
Considerato che il nuovo art. 204 c.d.s. (modificato dalla Legge 340/2000) afferma che qualora il Prefetto non risponda entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, questo costituisce motivo valido di ricorso da presentare dinnanzi al Giudice di Pace onde ottenere l'annullamento del verbale di accertamento, mi sorgono due dubbi che spero Voi sappiate risolverli.
Primo: il Giudice di Pace, a fronte di tale ritardo del Prefetto, ha il "dovere" di annullare la multa, a precindere dalle ragioni sostanziali di merito giustificative della prima opposizione davanti al Prefetto (ad es. multa per eccesso di velocita' non contestata sul posto rilevata pero' con autovelox diciamo di vecchia generazione)?
Secondo: se l'infrazione si e' verificata in un periodo antecedente l'entrata in vigoren della suddetta Legge 24/11/2000 n. 340 (ad esempio il 20/11/00), ma la notificazione della stessa avviene ovviamente sotto l'impero della nuova legge de quo, vale il termine di 180gg. del vecchio art. 204 c.d.s. oppure il nuovo di 90gg., quale margine temporale consentito al Prefetto per rispondere ai ricorsi dei cittadini?
Vi ringrazio ancora e mi congratulo con Voi per i Vs utili nonche' solleciti pareri sempre preziosissimi.
Risposta ADUC
In primo luogo, i giorni sono 120, poiche' ai 90 (dalla consegna da parte dei vigili alla data di emissione) vanno sommati i primi 30gg. (tempo per l'inoltro dai vigili al Prefetto).
In secondo luogo, resta tutto da chiarire quale debba essere il termine considerato per la "risposta" per affinita' con altre norme, per senso di giustizia, etc.., la data da considerare per il conteggio dovrebbe essere quella di consegna alle poste della risposta del Prefetto: in realta', spesso viene ritenuta come data di riferimento quella in cui il Prefetto firma l'ordinanza: indipendentemente da quando poi essa sia spedita al ricorrente. Cio' e' dovuto alla forma, alle parole utilizzate nell'articolo.
Il giudice, in teoria non prescinde dalla materia del contendere. Pertanto, almeno in teoria potrebbe anche essere confermata la multa. Ma in realta', si tratterebbe di un'interpretazione sfavorevole e scorretta, in quanto il superamento del termine da parte del Prefetto comporta il diritto (in caso ci si opponga, altrimenti si deve pagare) ad ottenere l'annullamento del provvedimento, in quanto esso e' stato irregolarmente emesso. Pertanto, la valutazione non deve tanto attenere il merito del ricorso, quanto l'irregolarita' dell'emissione dell'ordinanza. Una sentenza emessa in dispregio di quanto sopra, sarebbe a sua volta opponibile.
Per i ricorsi presentati "a ridosso" della variazione normativa c'e' un periodo di 60gg. circa nel quale vale ancora la vecchia norma. Per gli altri, varra' la nuova.
In secondo luogo, resta tutto da chiarire quale debba essere il termine considerato per la "risposta" per affinita' con altre norme, per senso di giustizia, etc.., la data da considerare per il conteggio dovrebbe essere quella di consegna alle poste della risposta del Prefetto: in realta', spesso viene ritenuta come data di riferimento quella in cui il Prefetto firma l'ordinanza: indipendentemente da quando poi essa sia spedita al ricorrente. Cio' e' dovuto alla forma, alle parole utilizzate nell'articolo.
Il giudice, in teoria non prescinde dalla materia del contendere. Pertanto, almeno in teoria potrebbe anche essere confermata la multa. Ma in realta', si tratterebbe di un'interpretazione sfavorevole e scorretta, in quanto il superamento del termine da parte del Prefetto comporta il diritto (in caso ci si opponga, altrimenti si deve pagare) ad ottenere l'annullamento del provvedimento, in quanto esso e' stato irregolarmente emesso. Pertanto, la valutazione non deve tanto attenere il merito del ricorso, quanto l'irregolarita' dell'emissione dell'ordinanza. Una sentenza emessa in dispregio di quanto sopra, sarebbe a sua volta opponibile.
Per i ricorsi presentati "a ridosso" della variazione normativa c'e' un periodo di 60gg. circa nel quale vale ancora la vecchia norma. Per gli altri, varra' la nuova.
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