Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 ottobre 2001
Domanda 19 ottobre 2001
Subject: Chiarimenti su spese ripartizione manutenzione ascensore. Raccogliendo il Vs invito, ho aderito all'associazione con un contributo tramite bonifico bancario.Torno a chiederVi, vista l'efficienza della Vs organizzazione un ulteriore consiglio. A tal scopo allego un documento dove descrivo il contesto e le mie riflessioni sull'argomento in oggetto. Grato per la collaborazione invio cordiali saluti.
Contesto:
Qualche anno fa (1995 circa) in un condominio a Teramo è stato installato un ascensore. Con la maggioranza dei condomini e non con la totalità degli stessi, (mancava un condomino) si è deciso di ripartire la spesa in funzione dei millesimi di altezza e non di proprietà.
Iniziati i lavori, al versamento della seconda rata, - la spesa era stata suddivisa su tre rate - una condomina (una delle più interessate all'installazione in quanto ha la figlia disabile e da me rappresentata con delega e sentita via telefono cellulare nel corso dell'assemblea stessa) impugna la delibera assembleare e con sentenza del tribunale riesce a rendere "nulla" la stessa in quanto, non esistendo la totalità dei consensi, non si può derogare a quanto recita l'art. 1123 (.........salvo diversa convenzione).
Di fatto, il pagamento delle restanti rate relative all'installazione dell'ascensore, (la citata condomina insieme ad un altro, pagano fino alla somma ottenuta utilizzando la tabella della proprietà) sono effettuate dagli altri condomini applicando quelle regole dettate dal buon senso. In particolare, il sottoscritto, che pur potendo beneficiare di un buon guadagno (circa 4 milioni visto che abito al 5° piano), ho preferito rimanere coerente alla parola data e a quanto concordato nell'assemblea in cui si era stabilito di ripartire la spesa in base all'altezza (da notare che se non si fosse deciso in tal senso l'ascensore non si sarebbe mai installato).
Conclusa nel bene o nel male la tematica "installazione", da allora ad oggi, la ripartizione di spesa relativa alla manutenzione è effettuata anch'essa in base ai millesimi di altezza e poi di proprietà e non l'inverso. La condomina che ha impugnato la predetta assemblea, ha intenzione di far valere i propri diritti anche sulla ripartizione delle spese di manutenzione dell'ascensore, e intende denunciare nuovamente il condominio perché vuole ricondurre, forse anche in maniera retroattiva, il pagamento di dette spese, vista la nullità di quella delibera, in base ai millesimi di proprietà / altezza.
Conclusioni:
In considerazione della presa di posizione di detta condomina, basata più su un fatto di principio che di buon senso, (il condominio è formato da 10 famiglie e la spesa, applicando un metodo rispetto all'altro, si diversificherebbe mediamente di cento, massimo duecento mila lire l'anno) chiedo quale azione posso intraprendere per evitare di avere ulteriori fastidi personali.
In altre parole, essendo convinto che alla condomina verrà riconosciuta la ragione anche in questo caso (vedi il precedente che si basa sulla nullità dell'assemblea) e tenuto conto che il resto dei condomini è certo dell'opposto, mi chiedo come posso dissociarmi a priori (dalla denuncia e dal pagamento di eventuali spese legali, ecc.).
Ho pensato all'art. 1132, ma lo stesso può essere applicato in caso di controversie verso terzi e non all'interno del condominio.
In conclusione, Vi sarei grato se riusciste a consigliarmi come uscirne senza essere coinvolto in ulteriori screzi e rancori di basso valore morale, e senza essere costretto a pagare le inevitabili ulteriori spese processuali.
Grato per la collaborazione invio cordiali saluti 

Risposta ADUC
in realta' non e' neanche detto che la sentenza fosse del tutto corretta. Infatti, e' anche previsto -proprio dall'art. 1123- che cose destinate a servire i condomini in misura diversa devono essere ripartite secondo l'uso. Pero' -essendo l'installazione dell'ascensore ritenuta un'innovazione- e' ai sensi di questo principio, se violato -dunque non tanto sul modo di ripartizione, ma sulla eventuale mancanza della maggioranza prevista dall'art. 1120- che la delibera era comunque annullabile.
Per essere esatti, parrebbe in questo caso piu' indicata la suddivisione prevista per gli interventi sulle scale: meta' in base all'altezza (per rispettare il principio adesso riportato) e meta' sulla base del piano -per rispetto della norma generale. O quantomeno, avrebbe avuto un senso suddividere le spese del "corpo" con quelle dell'impianto di trazione. Oppure, secondo alcune sentenze, per quanto concerne il mantenimento dell'impianto, suddividere le spese in base all'altezza, mentre per gli interventi sulla "cosa comune" ascensore, le spese dovrebbero essere sulla base dei millesimi.
Ci pare che anche la suddivisione della spesa dovrebbe, in realta', seguire questo criterio.
Quello che puo' fare l'inquilina e' contestare -citando in giudizio il condominio- una specifica richiesta di pagamento (non una eventuale, passata delibera, essendo fuori da ogni termine).
Per quanto interessa lei, in questa fase la signora e' "terza" rispetto a voi condominio, anche se si tratta di una problematica condominiale, in quanto cio' che rileva e' che si tratti del "condominio contro" qualcuno. Pertanto, puo' sicuramente mettere in atto le indicazioni previste all'art. 1132 (anzi, consigliamo di inviare la dovuta comunicazione notificata -successivamente alla delibera in cui il condominio decidera' di resistere alla lite e non oltre 30 gg- non solo all'amministratore ma ad ogni singolo condomino).
Se le dovesse servire:
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib3.htm
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