Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 ottobre 2001
Subject: telelaser
cara aduc,
questa sera alle ore 23.36, sono stato fermato da una singola pattuglia della polizia stradale per eccesso dei limiti di velocita' tramite apparecchiatura telelaser lti 20-20 mentre venivo seguito da altre autovetture. Inoltre al momento della rilevazione. peraltro fatta a mano dall'agente di polizia stradale e non tramite cavalletto, si trovava in sosta un'altra autovettura precedentemente fermata, mentre veniva fermato pochi minuti dopo di me un altro automezzo. Ad aumentare la confusione veniva ad essere fermata senza l'utilizzo del telelaser un'altra vettura che sopraggiungeva dalla corsia opposta a velocita' sostenuta. Alla mia domanda: perche' non avete usato il telelaser? L'agente rispondeva: abbiamo solo due mani. E' possibile intentare un ricorso vista la grande confusione degli agenti, della rilevazione fatta a mano, della singola pattuglia stradale ed alle macchine che sopraggiungevano dietro di me? Grazie per tutto quello che fate
cara aduc,
questa sera alle ore 23.36, sono stato fermato da una singola pattuglia della polizia stradale per eccesso dei limiti di velocita' tramite apparecchiatura telelaser lti 20-20 mentre venivo seguito da altre autovetture. Inoltre al momento della rilevazione. peraltro fatta a mano dall'agente di polizia stradale e non tramite cavalletto, si trovava in sosta un'altra autovettura precedentemente fermata, mentre veniva fermato pochi minuti dopo di me un altro automezzo. Ad aumentare la confusione veniva ad essere fermata senza l'utilizzo del telelaser un'altra vettura che sopraggiungeva dalla corsia opposta a velocita' sostenuta. Alla mia domanda: perche' non avete usato il telelaser? L'agente rispondeva: abbiamo solo due mani. E' possibile intentare un ricorso vista la grande confusione degli agenti, della rilevazione fatta a mano, della singola pattuglia stradale ed alle macchine che sopraggiungevano dietro di me? Grazie per tutto quello che fate
Risposta ADUC
non puo' utilizzare a suo favore elementi che concernono altre situazioni, pur se -potendolo dimostrare- potra' citare i fatti come ulteriore conferma della caotica situazione.
Cio' che risulta contestabile (ma badi bene: e' il giudice che poi decide se accogliere o meno l'opposizione) e' la funzionalita' stessa del tipo di rilevatore: il quale, segnala la velocita' superata, ma e' l'agente a dover premere per "immortalare" il presunto contravventore, col rischio di errori materiali di puntatura, etc..
Il precedente (GdP di Padova, 196/00), ed altre informazioni utilizzabili, dovrebbero essere reperibili alla seguente pagina: http://www.difensore.it Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cio' che risulta contestabile (ma badi bene: e' il giudice che poi decide se accogliere o meno l'opposizione) e' la funzionalita' stessa del tipo di rilevatore: il quale, segnala la velocita' superata, ma e' l'agente a dover premere per "immortalare" il presunto contravventore, col rischio di errori materiali di puntatura, etc..
Il precedente (GdP di Padova, 196/00), ed altre informazioni utilizzabili, dovrebbero essere reperibili alla seguente pagina: http://www.difensore.it Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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