Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 ottobre 2001
Subject: informazione
Alla Vostra cortese attenzione,
dopo aver ricevuto e letto, con molto piacere, le Vostre notizie sempre molto interessanti e aggiornate, Vi chiedo un'aiuto per la ricerca di una notizia che mi sarebbe molto utile per la redazione della tesi di laurea in giurisprudenza.
Mi riferisco alla notizia riguardo le ricette mediche e visite obbligatorie letto nel n.20/2001 del 15 ottobre 2001 relativo alle petizioni dell'ADUC. Sarei interessata a qualsiasi notizia riguardante questo argomento e se possibile gli estremi per reperire la sentenza della Corte di Cassazione.
Vi ringrazio per la Vostra disponibilità già dimostrata in altre occasioni e in attesa di una Vostra risposta, porgo distinti saluti.
Alla Vostra cortese attenzione,
dopo aver ricevuto e letto, con molto piacere, le Vostre notizie sempre molto interessanti e aggiornate, Vi chiedo un'aiuto per la ricerca di una notizia che mi sarebbe molto utile per la redazione della tesi di laurea in giurisprudenza.
Mi riferisco alla notizia riguardo le ricette mediche e visite obbligatorie letto nel n.20/2001 del 15 ottobre 2001 relativo alle petizioni dell'ADUC. Sarei interessata a qualsiasi notizia riguardante questo argomento e se possibile gli estremi per reperire la sentenza della Corte di Cassazione.
Vi ringrazio per la Vostra disponibilità già dimostrata in altre occasioni e in attesa di una Vostra risposta, porgo distinti saluti.
Risposta ADUC
la sentenza ha avuto diverse letture ed anche gli Ordini dei Medici che si erano inizialmente scagliati contro la definizione di falso ideologico e la conseguente pena sino a sei anni per il medico che si fosse trovato a firmare la ricetta per un proprio paziente, senza prima verificare direttamente la patologia sostenuta, hanno alla fine accettato il responso.
Il principio e' stato ribadito dalla quinta sezione penale di Cassazione, sentenza n. 34814/01.
Potra' forse interessarle anche un'altra sentenza, sempre di Cassazione, la quale sancisce la responsabilita' del farmacista per il medicinale venduto senza controllo della prescrizione medica: anche nel caso la vendita sia avvenuta da parte di una commessa (12199/01).
Il principio e' stato ribadito dalla quinta sezione penale di Cassazione, sentenza n. 34814/01.
Potra' forse interessarle anche un'altra sentenza, sempre di Cassazione, la quale sancisce la responsabilita' del farmacista per il medicinale venduto senza controllo della prescrizione medica: anche nel caso la vendita sia avvenuta da parte di una commessa (12199/01).
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