Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 ottobre 2001
Domanda 18 ottobre 2001
Gentile ADUC, grazie per i preziosi consigli che ci dispensate ogni giorno. Vi espongo di seguito un caso sul quale vorrei un vostro parere. E' stato firmato un contratto di collaborazione tra una società sportiva e una palestra. A fronte di un versamento in due rate a distanza di cinque mesi di 10.000.000 LIT, la palestra si impegnava a mettere a disposizione della società sportiva l'attrezzatura e un "istruttore" addetto alla preparazione degli atleti. Il contratto che non prevedeva specifiche clausole di recesso o conclusione anticipata era valido dal marzo 2000 al marzo 2001. Per i primi sei mesi OK; poi la palestra ha chiuso e la palestra vuole un indennizzo. Ha titolo per tale richiesta ? A quanto deve ammontare la somma da restituire? A quale norme devo fare riferimento? E' sufficiente l'art.2043 CC o si deve fare riferimento ad altre norme? Grazie in anticipo!

Risposta ADUC
la questione non e' di nostra competenza: inoltre, non conoscendo i contratti, si tratta di tirare un po' ad indovinare piu' che di avere una certezza.
A nostro avviso, si tratta di un rapporto contrattuale e conseguentemente e' alla luce della violazione contrattuale che deve essere letta la questione.
Conseguentemente, e' dovuto (salva diversa lettura del contratto) da parte del recedente, il rimborso per il danno subito, in considerazione anche del lucro cessante.
L'art. 1223 ed il 2056 ci parrebbero adatti, cosi' a naso.
Se poi siano ravvisabili gli estremi di un fatto illecito o colposo, non siamo in condizione di valutarlo: dipendera' dal contesto.
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