Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 ottobre 2001
Spett.le Aduc,ho venduto, nel dicembre del 2000, dinanzi al notaio, la mia autovettura a mia moglie; questo ai fini fiscali, oltre che pratici, in quanto per l'attività svolta da entrambi necessita la titolarità del bene.- Per regolarizzare la posizione, mi son recato c/o la Motorizzazione di Catania, al fine di far trascrivere la nuova proprietà sul libretto dell'auto (per conto di mia moglie); non avendomi dato altra indicazione, la Motorizzazione Civile, ho erroneamente ritenuto concluso l'iter burocratico, che, invece, pretendeva l'annotazione al PRA del suddetto trasferimento.
Gradirei sapere, alla data odierna, cosa fare e quanto dover pagare, fra diritti e more, e se la tassa di proprietà, nel frattempo pagata in buona fede a nome di mia moglie, non venga coinvolta in tal disguido.
Grazie!
Gradirei sapere, alla data odierna, cosa fare e quanto dover pagare, fra diritti e more, e se la tassa di proprietà, nel frattempo pagata in buona fede a nome di mia moglie, non venga coinvolta in tal disguido.
Grazie!
Risposta ADUC
sara' lei a ricevere una richiesta di pagamento per il bollo non pagato: potra' comunque presentare opposizione in giudizio dimostrando il pagamento a nome di sua moglie e la regolarizzazione nel frattempo avvenuta. Forse, la cosa migliore e' parlare direttamente con l'Ufficio Provinciale Esattore del Pra, in modo da risolvere definitivamente il caso.
Tratto direttamente dal sito dell'Aci, ecco le sanzioni previste:
" Riduzione delle sanzioni per ritardata trascrizione al P.R.A. per effetto del C.D. "Ravvedimento"
E' applicabile l'istituto del "ravvedimento" di cui all'art.13 del D. Lgs. 472/97, in materia i sanzioni tributarie amministrative. In sintesi, la sanzione prevista dalla singola Amministrazione Provinciale per la ritardata trascrizione al P.R.A. è ridotta:
ad 1/8, se la presentazione della formalità avviene dal 61° al 90° giorno;
ad 1/5, se la presentazione della formalità avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione (cioè, 60 gg + 365 gg).
Il versamento della sanzione ridotta (per effetto del "ravvedimento") deve avvenire contestualmente al pagamento della somma I.P.T., dovuta in base alla tariffa vigente nella singola Provincia, nonché al pagamento degli interessi legali. Tali interessi devono essere conteggiati (in base al tasso legale: 5% fino al 31/12/1998 e 2,5% dal 01/01/1999 e 3,5% dal 01/01/2001) sul solo importo dell'Imposta base (cioè, sull'importo IPT senza sanzione).
Tratto direttamente dal sito dell'Aci, ecco le sanzioni previste:
" Riduzione delle sanzioni per ritardata trascrizione al P.R.A. per effetto del C.D. "Ravvedimento"
E' applicabile l'istituto del "ravvedimento" di cui all'art.13 del D. Lgs. 472/97, in materia i sanzioni tributarie amministrative. In sintesi, la sanzione prevista dalla singola Amministrazione Provinciale per la ritardata trascrizione al P.R.A. è ridotta:
ad 1/8, se la presentazione della formalità avviene dal 61° al 90° giorno;
ad 1/5, se la presentazione della formalità avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione (cioè, 60 gg + 365 gg).
Il versamento della sanzione ridotta (per effetto del "ravvedimento") deve avvenire contestualmente al pagamento della somma I.P.T., dovuta in base alla tariffa vigente nella singola Provincia, nonché al pagamento degli interessi legali. Tali interessi devono essere conteggiati (in base al tasso legale: 5% fino al 31/12/1998 e 2,5% dal 01/01/1999 e 3,5% dal 01/01/2001) sul solo importo dell'Imposta base (cioè, sull'importo IPT senza sanzione).
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