Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 ottobre 2001
In data 07/06/2001 ho subito incidente stradale. Ad un incrocio una autovettura mi ha tagliato la strada ad alta velocità (avevo la precedenza perché proveniente da destra).
Ho chiesto e ottenuto la presenza dei vigili urbani che hanno rilevato l'incidente.
In data odierna mi è stata notificata una multa per £. 127.000 + 11.000 di spese postali per non osservanza della massima prudenza ad una intersezione, verbale scaturito a seguito incidente con ferito etc. etc.. Per violazione dell'art. 0145/1. L'accertamento è del 19/06/2001.
Preciso che i dati per l'accertamento sono stati rilevati ovviamente sul luogo dell'incidente, e non mi è stato notificato alcunché.
Infine ritengo che la mia velocità non fosse assolutamente alta e contesto l'imprudenza.
Gradirei sapere se ci sono i presupposti per impugnare la multa innanzi il Giudice di Pace e, considerata la sentenza della Corte di Cassazione n. 2494/01 del 21/02/2001, se ho probabilità di spuntarla.
Ho chiesto e ottenuto la presenza dei vigili urbani che hanno rilevato l'incidente.
In data odierna mi è stata notificata una multa per £. 127.000 + 11.000 di spese postali per non osservanza della massima prudenza ad una intersezione, verbale scaturito a seguito incidente con ferito etc. etc.. Per violazione dell'art. 0145/1. L'accertamento è del 19/06/2001.
Preciso che i dati per l'accertamento sono stati rilevati ovviamente sul luogo dell'incidente, e non mi è stato notificato alcunché.
Infine ritengo che la mia velocità non fosse assolutamente alta e contesto l'imprudenza.
Gradirei sapere se ci sono i presupposti per impugnare la multa innanzi il Giudice di Pace e, considerata la sentenza della Corte di Cassazione n. 2494/01 del 21/02/2001, se ho probabilità di spuntarla.
Risposta ADUC
in realta', e' il giudice che decide se vi sia la fondatezza nella presunzione dei vigili che la velocita' fosse di fatto eccessiva: ma se vuole avere qualche speranza di opporsi fattivamente, dovrebbe ottenere i rilievi dell'incidente (non le hanno contestato nulla subito, poiche' gli accertamenti sono successivi e derivanti appunto dallo studio delle risultanze peritali) e contestare come dagli stessi (generalmente grossolani ed improvvisati) possano in realta' desumersi elementi certi in merito alla colpa addebitatale. Certezze, non siamo in grado di dargliele.
Se volesse opporsi, ricordi che ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se volesse opporsi, ricordi che ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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