Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 ottobre 2001
Domanda 17 ottobre 2001
Cara ADUC, ho bisogno di un consiglio e spero che la mia domanda non sia già stata trattata (ho cercato all'interno del sito: non ne ho trovate di simili!!!), ma se così fosse ti pregherei di farmi, comunque, avere una risposta: è davvero molto importante.
Nel mese di luglio abbiamo acquistato mobili (cucina, armadi, divani) per un valore di £. 23.000.000, e alla conferma abbiamo versato £. 3.000.000 a titolo di acconto. Il restante importo andrà versato a consegna e montaggio avvenuti. Ora, gli accordi che avevamo preso con il rivenditore contattato erano che, la consegna avrebbe dovuto avvenire verso la metà di ottobre (data in cui avrebbero dovuto consegnare l'appartamento). Purtroppo l'alloggio in questione si trova in una fabbricato di nuova costruzione (una caserma militare) non ancora terminato, nonostante dovesse essere già consegnato. Il problema è che la ditta costruttrice è incappata in qualche problema burocratico, che potrebbe non risolveresi in breve tempo e questo fa slittare di qualche mese la consegna dei mobili (o forse la mancata consegna). Vi chiedo:
1) Se la consegna dei mobili non avverrà in tempi brevi, possiamo chiedere alla ditta rivenditrice di posticipare tale consegna a data da destinarsi senza incorrere in incrementi del prezzo concordato?
2) Se sì, potrebbero chiederci il pagamento per un eventuale giacienza della merce? in che termini?
3) Nel caso non dovessimo più traslocare nel nuovo alloggio e quindi non dovessimo più avere bisogno dei mobili acquistati (l'incarico di mio marito prevede l'utilizzo gratuito di un alloggio "di servizio" e al momento abitiamo in un appartamento già arredato) dobbiamo acquistare ugualmente la merce concordata e quindi rimetterci l'intero importo oppure possiamo (giustificando il fatto con il non utilizzo dei mobili) rimetterci esclusivamente la caparra?

Risposta ADUC
Lei puo' chiedere al mobilificio di posticipare la consegna, ma non c'e' un obbligo ad accettare, se cio' non fosse espressamente previsto nel contratto: quando una delle due parti (lei o la ditta) intima all'altra di adempiere entro un termine, decorso il quale fara' causa per danni, la controparte dovra' adempiere. Pertanto, sta anche al modo in cui lei si pone, ottenere una proroga da parte loro. Potrebbe anche esserci, in caso accettassero ponendo pero' detta condizione, una penale per il ritardo (di cui non possiamo dirle l'entita', in quanto e' stabilita dal commerciante: se eccessiva, potra' contestarla avanti al giudice ai sensi dell'art. 1469 bis cc).
Per quanto riguarda la terza domanda, dipende dal contratto specifico: si parte dal diritto della controparte di pretendere l'adempimento, ma e' possibile prevedere la penale (nel qual caso, come sopra, non potra' essere eccessiva): in caso fosse prevista esclusivamente la perdita della caparra, bene: altrimenti, un'equa penale puo' raggiungere un 30% circa.
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