Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 ottobre 2001
Domanda 17 ottobre 2001
Cara ADUC, in data 26.01.2001 mi è stato notificato dalla Polizia Municipale del Comune di Pignataro Interamna (FR), a mezzo raccomandata A.G., un verbale di accertamento infrazione con il quale mi veniva contestata la violazione dei limiti di velocità in quanto, sulla S.S. 630 Km 7.650, alle ore 22.27 del giorno 05.09.2001, "circolava ad una velocità di Km/h 78 ridotti a 73 considerata la tolleranza di misurazione dell'apparecchio di rilevamento del 5% con un minimo di 5 Km/h, eccedendo di Km/h 3 il limite imposto di 70 Km/h".
La giustificazione per il mancato fermo è del tenore seguente: "La contestazione immediata non è stata possibile perchè l'accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento della velocità che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento e LA DOPPIA PATTUGLIA ERA IMPEGNATA IN ALTRA CONTESTAZIONE".
Premesso che l'apparecchio in questione era un AUTOVELOX Modello 104/C2 e che, comunque, proporrò ricorso al Prefetto secondo le Vs. puntuali indicazioni, vorrei sapere se è possibile richiedere all'ufficio di Polizia Municipale (nei limiti, naturalmente, della legge sulla privacy) copia del verbale redatto dalla "doppia pattuglia", alla stessa ora dello stesso giorno, come così dichiarato dal verbalizzante a giustificazione del mancato fermo. Ciò per valutare l'ipotesi di una denuncia all'Autorità Giudizaria per falso o, addirittura, per tentata truffa.
Dico questo perchè ritengo alquanto improbabile, conoscendo bene l'ambiente locale ed il tipo di utilizzo che viene fatto di questi fantomatici autovelox, che nello specifico fosse impiegata una seconda pattuglia di polizia.

Risposta ADUC
le nostre indicazioni non devono essere state molto puntuali, invece, visto che specifichiamo sempre di ricorrere al giudice di pace e sconsigliamo con tutte le nostre forze il Prefetto.
Si specifica inoltre che -vista la risibilita' della cifra- opporsi non pare in realta' la cosa migliore da fare: pertanto, solo se lo fa per principio la contestazione ha un senso.
Sicuramente puo' far chiedere gli ordini di servizio al giudice, una volta intentato ricorso (genericamente) avverso il mancato fermo.
Tuttavia, se quanto sostenuto risultasse veritiero, si troverebbe a dover affrontare un ricorso gia' in essere, senza piu' avere in mano gli elementi di contestazione: dovrebbe in tal caso chiedere un rinvio per studiarsi detti ordini e verificare i tempi, cercando uno spiraglio, oppure buttandosi sulla contestazione del fatto che si provveda ad un unico fermo per volta.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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