Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 ottobre 2001
Domanda 15 ottobre 2001
Cara ADUC,
vi sottopongo l'ennesimo caso di infrazione del codice stradale non immediatamente contestata. Il verbale pronuncia "violazione dell'art.142/8, mentre il veicolo percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocita' superando il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h." Viene inoltre specificato che: "l'infrazione non e' stata immediatamente contestata perche' il trasgressore probabilmente non ha udito il trillo del fischietto con il quale l'accertatore intimava l'alt".
L'AUTOVELOX rilavatore della velocita' e' un mod. 104/c-2.
Il sottoscritto, non ha visto alcuna pattuglia che intimava l'alt, ne ha potuto sentire il fischietto che intimava l'alt, in quanto e' transitato per quella via a bordo di un motociclo.
Si possono ritenere plausibili le motivazioni della non immediata contestazione? Mi consigliate il ricorso?

Risposta ADUC
Le motivazioni sono certamente plausibili.
Dimostrandone l'errore o la falsita', si potrebbe confutare quanto sostenuto, tuttavia si tratta di contestazioni alquanto difficili da supportare.
Pertanto, contestare il mancato fermo in queste condizioni, non ci parrebbe opportuno.
Se vuole comunque rischiare, ricordi che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →