Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 ottobre 2001
Domanda 15 ottobre 2001
In data 11-10-2001 mi e' giunto, tramite raccomandata postale, un verbale di contestazione di eccesso di velocita' con Autovelox 104-C2 (omol. n.2483 del 10/11/93).
Tale violazione notificava una infrazione avvenuta il giorno 18/08/2001 in Via Moncenisio, localita' S Antonino (TO) alle 17:09.
L'infrazione indicava che, conducendo il mezzo Suzuki SV650, il conducente circolava alla velocita' di Km/h 74 superando di Km/h 24 il limite massimo di Km/h 50 consentito (violando la norma del C.D.S. di cui all'Art.142/08).
La velocita' e' stata determinata ai sensi dell'Art. 345/2C DPR 495/92 mod. DPR 610/96 comprendendo la riduzione di tolleranza strumentale.
La velocita' indicata sulla risultanza fotografica Km/h 79.
L'illecito pero' non mi e' stato contestato immediatamente all'atto dell'infrazione da parte dell'agente municipale poiche': "Cause della non immediata contestazione: accertamento effettuato da unico agente in servizio c/o il punto di rilevamento con conseguente impossibilita' di fermare il veicolo in tempo utile / nei modi regolamentari.
C'e' spazio per un ricorso?
Quale e' l'iter burocratico da seguire, in caso affermativo?
Il fatto di ricevere la notifica dopo due mesi non ha alcun peso? Anche perche' la sanzione (sulla patente) cadrebbe sul conducente (non sul proprietario) e sinceramente (dopo due mesi) non ricordo se quel giorno avessi prestato la moto a qualcuno!?!
--A questo proposito desidererei sapere se esiste ancora la Legge che dopo due contravvenzioni per eccesso di velocita' subentra la sospensione della patente?!?
Per favore rispondetemi presto
In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente

Risposta ADUC
Non c'e' sospensione della patente: e' sotto i 40 km/h orari oltre il limite.
Ad ogni modo, il proprietario puo' dichiarare (al Comando piu' vicino) di non sapere chi fosse alla guida.
La norma per la sospensione non e' proprio come lei la ricorda: le alleghiamo il link: ACI - Codice della Strada
E' contestabile -in merito alla mancanza di fermo immediato- la volontarieta' degli accertatori di porsi in condizione di non ottemperare alla contestazione subitanea dell'infrazione, optando per una impossibilita' di fatto ed aprioristica, in deroga della norma.
E' comunque il giudice a decidere, secondo la propria sensibilita' sull'argomento e circa le modalita' specifiche.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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