Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 ottobre 2001
Cara ADUC, il 13 settembre scorso mi e' stata rubata un fiat cinquecento assicurata contro tale evenienza presso una compagnia telefonica;
Ho contattato la compagnia e dietro loro istruzioni ho prodotto i documenti necessari ad avviare la pratica per la liquidazione del sinistro.
Ho sucessivamente acquistato un altra vettura e al momento di assicurarla mi e' stato comunicato che non avrei potuto modificare la mia precedente polizza, in quanto, essendo la vettura in circolazione la polizza della cinquecento doveva rimanere attiva fino alla scadenza, ma soprattutto per potere usufruire della classe di merito acquisita avrei dovuto assicurare anche la seconda vettura con la medesima compagnia perche questa in caso di furto non sarebbe tenuta a rilasciarmi l'attestato di rischio.
1° domanda: e' questa una prassi comune a tutte le assicurazioni e in che misura puo' essere contestata?
2° domanda: se e' vero che per legge la RC deve rimanere attiva perche' non mi hanno voluto rimborsare la quota di premio residuo relativo alle altre garanzie espresse in polizza?
Proseguendo nella mia disavventura il caso ha voluto che la fiat cinquecento venisse ritrovata proprio il giorno dopo aver effettuato l'acquisto della seconda vettura.
Ora io non ho piu' interesse a rientrare in possesso della cinquecento, anche perche' ho gia', su loro richiesta, provveduto a dare denuncia della perdita di possesso ma l'assicurazione sostiene di non essere tenuta a liquidarmi se non gli eventuali danni da scasso e in pratica dice che mi devo riprendere la macchina e che devo sostenere le ulteriori spese necessarie a modificare i documenti che ne attestano la proprieta'.
Gradirei avere un vostro parere in merito.
Grazie per l'attenzione che vorrete rivolgermi.
Ho contattato la compagnia e dietro loro istruzioni ho prodotto i documenti necessari ad avviare la pratica per la liquidazione del sinistro.
Ho sucessivamente acquistato un altra vettura e al momento di assicurarla mi e' stato comunicato che non avrei potuto modificare la mia precedente polizza, in quanto, essendo la vettura in circolazione la polizza della cinquecento doveva rimanere attiva fino alla scadenza, ma soprattutto per potere usufruire della classe di merito acquisita avrei dovuto assicurare anche la seconda vettura con la medesima compagnia perche questa in caso di furto non sarebbe tenuta a rilasciarmi l'attestato di rischio.
1° domanda: e' questa una prassi comune a tutte le assicurazioni e in che misura puo' essere contestata?
2° domanda: se e' vero che per legge la RC deve rimanere attiva perche' non mi hanno voluto rimborsare la quota di premio residuo relativo alle altre garanzie espresse in polizza?
Proseguendo nella mia disavventura il caso ha voluto che la fiat cinquecento venisse ritrovata proprio il giorno dopo aver effettuato l'acquisto della seconda vettura.
Ora io non ho piu' interesse a rientrare in possesso della cinquecento, anche perche' ho gia', su loro richiesta, provveduto a dare denuncia della perdita di possesso ma l'assicurazione sostiene di non essere tenuta a liquidarmi se non gli eventuali danni da scasso e in pratica dice che mi devo riprendere la macchina e che devo sostenere le ulteriori spese necessarie a modificare i documenti che ne attestano la proprieta'.
Gradirei avere un vostro parere in merito.
Grazie per l'attenzione che vorrete rivolgermi.
Risposta ADUC
Non le hanno rimborsato nulla, perche' il contratto e' annuale: se le rimborsassero, lei di fatto causerebbe un danno immotivato alla controparte, la quale si troverebbe a dover subire (senza sceglierla volontariamente) la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda l'Attestato di rischio, potra' essere rilasciato solo a scadenza: pertanto -anche per non perdere la continuita'- la nuova auto dovra' effettivamente essere assicurata presso di loro, ma alla scadenza del contratto dovra' essere rilasciato con la classe legittimamente acquisita (c'e' chi in merito pone dei dubbi, ma ci paiono immotivati).
Non puo' essere rimborsato di un furto se l'auto viene ritrovata, in quanto il furto non sussiste piu'. Pertanto, se non volesse rientrare -volontariamente- in possesso dell'auto, ci pare che manchino i presupposti per chiederne il rimborso.
Non si esclude la possibilita' di obiettare il fatto che il danno da furto sia di fatto stato subito per il semplice evento, in quanto e' stato questo a scatenare i successivi eventi e ad indurla all'acquisto di un nuovo mezzo. Tuttavia, non si puo' neanche prescindere dal fatto che il furto non sussiste piu'. Pertanto, riteniamo che dipenda da come sia strutturato il contratto: se fosse coperto, non ci apre ci sia granche' da contestare. Invece, se fossero coperte le conseguenze dell'evento, sicuramente si potrebbe avanzare delle pretese.
Naturalmente, un giudice potrebbe esprimere un suo diverso parere, ad ogni modo questa appare un'interpretazione plausibile e concreta.
Per quanto riguarda l'Attestato di rischio, potra' essere rilasciato solo a scadenza: pertanto -anche per non perdere la continuita'- la nuova auto dovra' effettivamente essere assicurata presso di loro, ma alla scadenza del contratto dovra' essere rilasciato con la classe legittimamente acquisita (c'e' chi in merito pone dei dubbi, ma ci paiono immotivati).
Non puo' essere rimborsato di un furto se l'auto viene ritrovata, in quanto il furto non sussiste piu'. Pertanto, se non volesse rientrare -volontariamente- in possesso dell'auto, ci pare che manchino i presupposti per chiederne il rimborso.
Non si esclude la possibilita' di obiettare il fatto che il danno da furto sia di fatto stato subito per il semplice evento, in quanto e' stato questo a scatenare i successivi eventi e ad indurla all'acquisto di un nuovo mezzo. Tuttavia, non si puo' neanche prescindere dal fatto che il furto non sussiste piu'. Pertanto, riteniamo che dipenda da come sia strutturato il contratto: se fosse coperto, non ci apre ci sia granche' da contestare. Invece, se fossero coperte le conseguenze dell'evento, sicuramente si potrebbe avanzare delle pretese.
Naturalmente, un giudice potrebbe esprimere un suo diverso parere, ad ogni modo questa appare un'interpretazione plausibile e concreta.
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