Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 ottobre 2001
Domanda 12 ottobre 2001
Spettabile ADUC, avendo ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocita', con mancato fermo perche' l'agente era solo, ed essendo io alla guida di una motocicletta vorrei sapere se i Velomatic modello 512 omologazione 2961 del 27//11/89 sono omologati anche alla rilevazione della velocita' delle motociclette.
Probabilmente e' una domanda stupida, ma ho "sfogliato" le vostre risposte e la maggioranza dei consigli riguarda gli autoveicoli.
Molte grazie

Risposta ADUC
Consentono il rilievo immediato e la volontaria scelta di omettere il fermo, determinata dall'altrettanto volontaria decisione di utilizzare un solo agente in pattuglia, mettendolo in condizione di non poter adeguatamente ottemperare al codice, e' certamente contestabile. Sara' tuttavia il giudice a valutare -caso per caso- se ritenga legittima la giustificazione addotta e se il verbale possa ritenersi annullabile.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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