Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 ottobre 2001
Domanda 10 ottobre 2001
Il 6 settembre 2001 ho firmato una lettera di accettazione per l'acquisto di un'auto Citroen Xsara Break diesel.
Come si evince dalle parti estrapolate dalla stessa lettera il termine di consegna era fissato in 70 giorni, quindi il intorno al 16 novembre 2001.
Improvvisamente ieri (9/10/2001) ho avuto comunicazione dal concessionario che l'auto e' pronta per la consegna e che quindi devo ritirala al piu' presto.
Tenuto conto che mi sono determinato all'acquisto anche in virtu' dei tempi di consegna che mi avrebbero consentito di reperire la cifra richiesta per il tramite di un finanziamento con Poste italiane, ritengo di non essere obbligato.
Ritengo infatti che il termine e' fissato in questo caso a favore del compratore. A mio avviso lo si desume anche dall'art. 5 delle condizioni generali che riporto di seguito anche se il punto 5.2 potrebbe indurre ad avviso contrario:
Art. 5.1 Il termine di consegna in dicato dal Venditore al momento dell'ordinazione non deve essere superiore a tre mesi e il Compratore non puo' comunque dilazionare il ritiro oltre il termine di sei mesi dall'ordinazione. Salvi i casi di forza maggiore o ritardi non dipendenti da fatto del Venditore, del distributore, del costruttore on di loro fornitori, se la consegna non avviene entro due mesi dalla scadenza del termine indicato, il Compratore puo', con lettera raccomandata o fax, revocare l'ordinazione senza l'obbligo di motivazione. In tale ipotesi il Venditore e' tenuto alla restituzione del doppio della somma ricevuta a titolo di caparra.
5.2 Entro 15 giorni dall'avviso del Venditore, dato in qualsiasi forma, che la merce e' pronta, il compratore deve provvedere al ritiro, previ gli adempimenti relativi al pagamento del prezzo indicati al successivo art. 6
5.3 La consegna avviene preso il negozio del Venditore secondo le indicazioni di questo....
Grazie, attendo risposta.

Risposta ADUC
Certo, il punto 5.2 conferma la tesi integrando il precedente, ma e' gia' il punto 5.1 che indica il termine massimo -e non minimo- per la consegna, mettendo la dilazione su un piano a se stante. Anche in assenza del punto 5.2, il venditore poteva metterla in mora, inviandole una raccomandata con gli stessi termini del contratto. Pertanto, se vi accordate per dilazionare la consegna, benissimo: altrimenti, vale il termine derivante dal combinato disposto dei due punti citati.
Questa e' la nostra opinione.
Nulla toglie, tuttavia, che lei possa invece sostenere la tesi opposta (in quanto e' vero che la disposizione delle parole e' un po' infelice), contestando tramite raccomandata A/R che la specifica possibilita' per il compratore di dilazionare non oltre un termine dato debba ritenersi come convalida del diritto di rimandare il ritiro, senza ricevere consenso dal venditore, stante la terminologia utilizzata (non ne siamo convintissimi, ma puo' legittimamente sostenerlo, in modo da rimandare, quantomeno, i tempi). Inoltre, se non ha ricevuto comunicazione formale ma solo telefonica, potrebbe anche attendere qualche giorno in piu', poiche' non e' comprovabile che lei sia stato avvisato
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