Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 ottobre 2001
Domanda 9 ottobre 2001
Buongiorno a tutti, questo il mio quesito: ho ricevuto una contravvenzione per sosta vietata con la mia moto. Sul bollettino (che indicava correttamente tipo e marca della moto, luogo e codice di contravvenzione etc...) con mia sorpresa non ho trovato nessun riferimento all'importo della multa. Ho constatato poi che questa mancanza era riportata anche sul altre multe assegnate ad altre moto parcheggiate vicino la mia. Vi chiedo quindi se questo bollettino e' da considerarsi valido e se cosi' non fosse come devo comportarmi per fare ricorso.
Grazie in anticipo della risposta.

Risposta ADUC
Se e' solo il bollettino, la cosa e' piu' difficile da contestare, in quanto occorrerebbe attendere la notifica dell'atto, opponendosi se l'errore fosse rinnovato (opporsi adesso sarebbe possibile, ma c'e' il rischio di vedersi contestare il fatto che la cifra non sia stata ricalcata sulla copia: e non trattandosi di atto notificato, l'obiezione fatta su questo punto dagli accertatori avrebbe un senso).
Se l'omissione fosse reiterata, potrebbe essere un vizio di forma, con la conseguenza che il giudice, a cui presentera' il ricorso, potra' annullare la contravvenzione oppure concedere dei nuovi termini per la riemissione della cartella.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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