Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 ottobre 2001
Domanda 9 ottobre 2001
Subject: Limite velocita'
In data 05/10/2001 mi e' stata notificato un verbale, per eccesso di velocita', il cui ammontare e' di £.267.130, scrivo di seguito le informazioni datemi: Norma D.Lgs 30aprile 1992 n.285 e succ.modifiche art.142 comma 8-Sanzione amm.va lit. 254030+13000 di spese di notifica e accertamento. Alla guida del veicolo indicato, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocita', superando il limite consentito di oltre 10Km/h e non oltre 40km/h.
Velocita' consentita sul tratto di strada km50/h, velocita' rilevata dallo strumento km/h 70, velocita' netta accertata km/h 65.La velocita' netta accertata e' stata calcolata considerando la riduzione di legge del 5% con minimo di km/h 5.La direzione del veicolo, al momento della rilevazione era Napoli-Pomigliano D'arco. Il rilievo fotografico inerente il S.P.V. e' custodito agli atti di questo Comando di P.M. cio' al fine di garantire il diritto alla riservatezza e tutela della privacy. Detto veicolo non e' stato fermato dalla seconda pattuglia; regolarmente disposta a valle, perche' in quel momento era impegnata per analogo servizio.
Vorrei cortesemente sapere se:
1) Il mancato fermo puo' essere giustificato dalla motivazione addotta, cioe' l'impiego per analogo servizio.
2) puo' avallare la contestazione il non aver indicato lo strumento che ha rilevato l'infrazione.
3) Se la somma addottami e' giusta visti i presunti 15km/h superati.
4) Quali sono le modalita' di contestazione.
Ringraziandovi anticipatamente e confidando in una vostra risposta vi porgo i miei saluti.

Risposta ADUC
La motivazione indicata puo' costituire giustificazione legittima per la mancanza del fermo immediato, se corrispondente a quanto avvenuto: e' poi il giudice a valutare. La mancata indicazione dello strumento di rilievo costituisce un punto di contestazione. Tuttavia, stante la tipologia del vizio, c'e' il rischio di vedersi annullare anche la multa (e comunque non e' detto), ma contestualmente veder anche concedere un ulteriore termine ai vigili per la riemissione dell'atto corretto (neanche questo e' detto, pero' potrebbe avvenire).
La somma e' giusta.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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