Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 ottobre 2001
Cara ADUC ho' ricevuto oggi una raccomandata di una multa dal comune di guiglia (modena) per eccesso di velocita' rilevazione avvenuta a mezzo di apparecchiatura velomatic 512 tipo 103.
Sul verbale vi e' scritto che non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata perche' l'apparecchiatura di rilevazione ha' consentito la determinazione dell'illecito in tempo successivo (dopo lo sviluppo della pellicola fotografica Art.384 lett. e D.P.R. 16/12/92 n.495) non contestato inoltre in quanto accertamento con operatore unico.
Vorrei sapere se e' possibile fare ricorso tenendo presente che a Guiglia non c'e' giudice di pace
Sul verbale vi e' scritto che non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata perche' l'apparecchiatura di rilevazione ha' consentito la determinazione dell'illecito in tempo successivo (dopo lo sviluppo della pellicola fotografica Art.384 lett. e D.P.R. 16/12/92 n.495) non contestato inoltre in quanto accertamento con operatore unico.
Vorrei sapere se e' possibile fare ricorso tenendo presente che a Guiglia non c'e' giudice di pace
Risposta ADUC
Il giudice adito sara' quello delle giurisdizione alla quale appartiene il paese dove e' stata elevata la contravvenzione.
Il modello in questione consentirebbe ugualmente il fermo, in quanto permette l'immediato rilievo del trasgressore: quindi, e' ipotizzabile un ricorso per la mancanza di contestazione immediata. E' inoltre opinabile la scelta volontaria di affidare ad un solo agente la gestione dell'apparecchiatura. Ma sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita' dell'opposizione contro la mancanza di fermo, sulla base anche degli elementi specifici (e senza certezza di accoglimento).
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il modello in questione consentirebbe ugualmente il fermo, in quanto permette l'immediato rilievo del trasgressore: quindi, e' ipotizzabile un ricorso per la mancanza di contestazione immediata. E' inoltre opinabile la scelta volontaria di affidare ad un solo agente la gestione dell'apparecchiatura. Ma sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita' dell'opposizione contro la mancanza di fermo, sulla base anche degli elementi specifici (e senza certezza di accoglimento).
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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